DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1953, n. 842 - Riordinamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297, degli enti svolgenti la loro attivita' nel campo della canapicoltura

Coming into Force21 Novembre 1953
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date17 Novembre 1953
Published date20 Novembre 1953
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1953/11/20/053U0842/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.267 del 20-11-1953
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con i Ministri per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero, per il tesoro e per le finanze; Decreta:

Art 1.

Il Consorzio nazionale canapa, istituito con il decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, assume la denominazione di Consorzio nazionale produttori canapa, ed e' riordinato a norma degli articoli seguenti.

Art 2.

Il Consorzio nazionale produttori canapa ha lo scopo di promuovere il miglioramento e la tutela economica della produzione della canapa, svolgendo le attribuzioni del Consorzio nazionale canapa, gia' spettanti al soppresso Ente economico delle fibre tessili.

Fino alla cessazione del regime di ammasso obbligatorio della canapa il Consorzio continuera' inoltre a svolgere i compiti gia' demandati al soppresso Ente nazionale esportazione canapa, relativamente all'esportazione della canapa greggia, del pettinato e della stoppa di canapa.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente economico delle fibre tessili e' assunta dal Consorzio. Ad esso saranno trasferite in proprieta' le attivita' mobiliari ed immobiliari che residueranno alla chiusura della liquidazione stessa, eccettuati gli impianti e le attrezzature utilizzati per la conservazione e lavorazione dei bozzoli e del cotone con le relative attivita' mobiliari, la cui destinazione sara' determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste emanato di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art 2.

Il Consorzio nazionale produttori canapa ha lo scopo di promuovere il miglioramento e la tutela economica della produzione della canapa, svolgendo le attribuzioni del Consorzio nazionale canapa, gia' spettanti al soppresso Ente economico delle fibre tessili.

Fino alla cessazione del regime di ammasso obbligatorio della canapa il Consorzio continuera' inoltre a svolgere i compiti gia' demandati al soppresso Ente nazionale esportazione canapa, relativamente all'esportazione della canapa greggia, del pettinato e della stoppa di canapa.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente economico delle fibre tessili e' assunta dal Consorzio. Ad esso saranno trasferite in proprieta' le attivita' mobiliari ed immobiliari che residueranno alla chiusura della liquidazione stessa, eccettuati gli impianti e le attrezzature utilizzati per la conservazione e lavorazione dei bozzoli e del cotone con le relative attivita' mobiliari, la cui destinazione sara' determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste emanato di concerto con il Ministro per il tesoro. 1 AGGIORNAMENTO (1)

La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 9 aprile 1963, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1963, n. 101) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

Art 3.

Il Consorzio nazionale produttori canapa ha la gestione degli ammassi della canapa e dispone di tutto il prodotto conferito.

In conseguenza tutte le operazioni di compravendita, consegna e spedizione della canapa, allo stato greggio e semilavorato, debbono essere effettuate soltanto per disposizione del Consorzio nazionale produttori canapa.

L'acquirente ha facolta' di chiedere le consegne del prodotto semplicemente selezionato e classificato.

Art 3.

Il Consorzio nazionale produttori canapa ha la gestione degli ammassi della canapa e dispone di tutto il prodotto conferito.

In conseguenza tutte le operazioni di compravendita, consegna e spedizione...

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