Rinuncia alla nomina di curatore (art. 28, comma 3, R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

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Tribunale Civile di . . . Sezione fallimentare 1

Fallimento " . . . Srl" Giudice delegato dott . . .

Il sottoscritto . . . nato a . . . il . . . e residente a . . . in via . . ., dottore commercialista iscritto al n. . . . dell'ordine provinciale di . . . con studio a . . . in

. . .

Premesso - che con sentenza n. . . . r.g. del . . . depositata in data . . ., Ë stato nominato curatore del fallimento della societ‡ ". . . Srl" con sede a . . ., iscritta al registro imprese di . . . codice fiscale e numero registro delle imprese . . .; - che per motivi di conflitto di interessi con il fallimento in oggetto (art. 28, comma 3, L.F. come sostituito dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5);

Comunica di non poter accettare l'incarico affidatogli a causa di detta incompatibilit‡. Page 97

Con osservanza.

. . ., . . .

Il curatore . . .

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[1] La figura del curatore si rinnova profondamente anche con riguardo alla individuazione dei soggetti prescelti, visto che l'incarico puÚ essere affidato anche ad una struttura organizzata ovvero a coloro che, pur non essendo professionisti, abbiano dimostrato di essere dotati di comprovate capacit‡ gestionali. La norma citata individua i professionisti aventi le capacit‡ richieste per gestire la crisi di impresa nell'ambito di una procedura concorsuale, disponendo che debba trattarsi di professionisti quali avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti oltre a...

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