La rinnovazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari a seguito di declaratoria d'incompetenza

AutoreStefano Fratucello
Pagine461-466
461
Arch. nuova proc. pen. 5/2012
Dottrina
LA RINNOVAZIONE
DELL’AVVISO DI CONCLUSIONE
DELLE INDAGINI PRELIMINARI
A SEGUITO DI DECLARATORIA
D’INCOMPETENZA
di Stefano Fratucello
SOMMARIO
1. Premessa. 2. La restituzione degli atti al pubblico ministe-
ro in generale. 3. La funzione dell’avviso di conclusione delle
indagini e la necessità di rinnovazione dell’atto.
1. Premessa
Con il passare degli anni di vigenza dell’attuale codice
di procedura penale, sembra che la giurisprudenza di le-
gittimità abbia stretto le maglie su interpretazioni troppo
garantiste e su pretesi “eccessivi formalismi” del codice.
Certo, il principio di economia processuale e, più ancora,
quello di ragionevole durata del processo sono fari da cui
pare diff‌icile discostarsi, ma non c’è dubbio che la proce-
dura per sua stessa essenza esiga il rispetto delle forme.
Diff‌icile allora bilanciare l’esigenza di celerità con quella
del rispetto della forma, ma sembra proprio che la prima
stia prevalendo in ogni senso sulla seconda.
Signif‌icativa, in questa prospettiva, è la giurisprudenza
restrittiva formatasi sull’ambito di applicazione dell’avviso
di conclusione delle indagini preliminari. Così si è ritenu-
to che non fosse necessario l’avviso previsto dall’art. 415
bis c.p.p. nel procedimento speciale avanti al giudice di
pace (1), nel procedimento per decreto (2), nel giudizio
direttissimo e anche nel rito immediato (3). Tutte queste
ipotesi, in effetti, sono caratterizzate dalla specialità del
rito, in cui vi è una deviazione o una contrazione rispetto
al modello procedimentale ordinario.
La giurisprudenza ha ulteriormente ristretto l’ambito
di applicazione dell’art. 415 bis c.p.p. escludendo l’obbligo
di avviso anche nell’ipotesi di imputazione coatta disposta
dal giudice per le indagini preliminari ex art. 409, comma
5, c.p.p. (4). In questo caso, peraltro, più che la specialità
del rito, è stata determinante la considerazione per cui,
prima dell’esercizio dell’azione penale, vi è stato, comun-
que, un precedente “contraddittorio sull’eventuale incom-
pletezza delle indagini” (5), funzione precipua dell’avviso
previsto dall’art. 415 bis c.p.p., che, per questa ragione, è
stato ritenuto superf‌luo.
Apparentemente per la stessa ragione, si è sostenuto
- ed è quello che ci interessa - che “la trasmissione degli
atti ad altro uff‌icio del Pubblico Ministero, conseguente
ad una decisione del giudice dichiarativa d’incompetenza
territoriale, non impone la rinnovazione della notif‌ica
all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini pre-
liminari, se già ritualmente effettuata dal P.M. precedente
…”, a meno che non siano state “svolte ulteriori indagini
o vengono contestati altri reati o circostanze aggravanti
diverse”; viceversa, a quadro probatorio invariato, l’adem-
pimento “avrebbe solo l’effetto di ritardare il processo,
danneggiando in primo luogo l’imputato presunto inno-
cente.” (6).
A ulteriore supporto di questa tesi si sostiene che, a
seguito della sentenza d’incompetenza non è permesso al
pubblico ministero presentare una richiesta di archiviazio-
ne, perché la trasmissione degli atti al pubblico ministero
presso il diverso giudice non costituisce una regressione
del procedimento (7).
2. La restituzione degli atti al pubblico ministero in
generale
Partiremo proprio da quest’ultima affermazione per
cercare di dimostrare l’infondatezza della tesi, contraddit-
toria nelle premesse e nelle conclusioni.
Se è vera, come ci sembra, la premessa maggiore, ossia
che “il pubblico ministero può svolgere ulteriori indagini
a seguito della restituzione degli atti”, la conclusione può
essere soltanto una e, cioè, che si è regrediti alla fase pre-
liminare ove ogni determinazione in ordine all’esercizio
dell’azione penale si riapre. Infatti, i casi in cui vi è un
passaggio di carte dal giudice per l’udienza preliminare al
pubblico ministero senza regressione sono espressamente
individuati: così è previsto nell’art. 421 bis c.p.p., ove all’or-
dinanza di nuove indagini segue immediatamente la f‌issa-
zione di un’ulteriore udienza interna alla fase intermedia;
questo, anche se il giudice dell’udienza preliminare rileva
che il reato per cui si procede rientra nel novero di quelli
per cui è prevista la citazione diretta a giudizio: in tal caso
deve ordinare la trasmissione degli atti al pubblico mini-
stero solo al f‌ine dell’esercizio dell’azione penale, come
prevede l’art. 33 sexies, comma 1, c.p.p..
A conferma della disparità di vedute nella giuri-
sprudenza, vi è l’orientamento che per l’appunto ritiene

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT