CIRCOLARE 15 novembre 2001 - Divieto di rinegoziazione delle offerte nelle pubbliche gare dopo l'aggiudicazione

IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

  1. Con parere motivato, reso il 23 marzo 1998 all'indirizzo della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione CE ha sottoposto a censura il comportamento di un'amministrazione pubblica che, all'esito di una licitazione privata, ha proceduto, dopo il ricevimento delle offerte, a rinegoziarne i contenuti relativi a termini e prezzi con l'impresa risultata aggiudicataria (procedura d'infrazione n. 95/4646).

  2. Con circolare del 23 febbraio 2000, in adesione all'orientamento espresso dalla Commissione europea, questo Dipartimento ha affermato che in sede di gare d'appalto disciplinate da procedure aperte o ristrette non puo' darsi luogo a forme di rinegoziazione delle offerte pervenute. A sostegno dell'assunto si e' osservato che ad una rinegoziazione di tal fatta ostano, per un verso, la lesione dei principi in materia di par condicio tra i concorrenti e di trasparenza dell'azione amministrativa e, per altro verso, la contrarieta' ai principi comunitari di una procedura che si sostanzia nella trasformazione del procedimento di evidenza pubblica in una scelta negoziata non preceduta dalla pubblicazione del bando e non confortata dalle ricorrenze dei presupposti contemplati dalle direttive europee ai fini del ricorso alla trattativa privata.

  3. L'acquisizione di notizie relative alla persistente ricorrenza della prassi di richiedere, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, la disponibilita' dell'aggiudicatario a concedere un ulteriore sconto sul prezzo di aggiudicazione, ha indotto a sottoporre la questione, di rilevante attualita', al vaglio consultivo del Consiglio di Stato.

  4. Con parere reso dall'adunanza della Commissione speciale il 12 ottobre 2001, l'organo consultivo ha confermato l'indirizzo espresso dal Dipartimento con la succitata circolare.

  5. Segnatamente il Consiglio ha osservato che

  1. la rinegoziazione dell'offerta, in un tomo temporale successivo all'aggiudicazione, puo' indurre l'impresa aggiudicataria a recuperare l'ulteriore sconto sul prezzo incidendo negativamente sulla qualita' del servizio o del prodotto fornito e ponendosi in contrasto con la ratio della disciplina legislativa in materia di controllo del fenomeno delle offerte basse in misura anomala; b) lo stesso meccanismo proprio delle procedure c.d. ad evidenza pubblica e' fisiologicamente diretto all'individuazione del miglior contraente possibile, ossia di colui che ha formulato l'offerta...

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