Atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione. (Deliberazione n. 85/06/CSP).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 maggio 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante ´Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivoª e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 11);

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante ´testo unico della radiotelevisioneª, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - supplemento ordinario;

Visto il programma di lavoro, approvato dalla Commissione per i servizi e i prodotti nella riunione del 14 luglio 2005, finalizzato al miglioramento del funzionamento del sistema di rilevazione degli indici di ascolto secondo criteri di correttezza, trasparenza ed apertura alle nuove tecnologie;

Vista la delibera n. 372/05/CONS del 16 settembre 2005 con cui e' stata approvata la convenzione tra l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e l'Istituto nazionale di statistica per lo svolgimento di uno studio metodologico sulla qualita' dell'informazione statistica diffusa dall'indagine sugli ascolti televisivi;

Vista l'indagine tecnica del servizio per le tecnologie dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni relativa alle nuove piattaforme trasmissive e alla loro incidenza sugli indici di ascolto;

Viste le risultanze delle audizioni sugli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione effettuate dall'Autorita' nel periodo novembre-dicembre 2005;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 11), della legge n. 249 del 1997, l'Autorita' vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita' dei dati pubblicati, nonche' sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini e che laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorita' puo' provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il ´testo unico della radiotelevisioneª, sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della liberta' e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva; a norma del successivo art. 4, la disciplina del sistema radiotelevisivo garantisce l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varieta' di informazione e di contenuti offerti da una pluralita' di operatori nazionali e locali, favorendo a tal fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e liberta' di concorrenza, delle opportunita' offerte dall'evoluzione tecnologica; ai sensi del successivo art. 5, il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai principi di tutela della concorrenza e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, anche assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;

Considerato che, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del citato testo unico della radiotelevisione, la materia degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi assume rilievo anche in relazione alla competenza dell'Autorita' di verificare che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti;

Considerato quanto rilevato dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nell'´Indagine conoscitiva sul settore televisivo: la raccolta pubblicitariaª del 16 novembre 2004, secondo la quale ´La rilevazione degli ascolti costituisce un elemento importante ai fini della determinazione della struttura concorrenziale nella raccolta pubblicitaria televisiva. Essa infatti rappresenta la convenzione su cui si regolano gli scambi commerciali tra gli operatori. E' dunque indispensabile che tale convenzione sia condivisa ex-ante da tutti gli operatori e che venga sistematizzata attraverso meccanismi che garantiscano la trasparenza e l'indipendenza della rilevazione. L'esistenza di dati univoci e condivisi da tutti gli operatori e' pertanto un requisito imprescindibile al corretto funzionamento della domanda e dell'offerta di inserzioni pubblicitarie televisive. In Italia, la rilevazione degli ascolti televisivi e' condotta da una societa', Auditel, il cui controllo e' detenuto dai due principali operatori pubblicitari, RAI e Fininvest. Tale organizzazione del mercato, che risulta difforme da quella degli altri Paesi europei, appare inidonea a fornire i corretti incentivi alle condotte della medesima societa', e come tale capace di determinare un esito staticamente e dinamicamente inefficiente...

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