CIRCOLARE 4 aprile 2011, n. 2521 - Linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti. D.M. 8 maggio 2009. (11A05716)

Agli stabilimenti di macellazione

Loro Sedi

Alle Camere di Commercio Loro

Sedi

Agli Assessorati Regionali all'Agricoltura Loro Sedi

Ai componenti del Comitato

Nazionale Bovini Loro Sedi

Alle Organizzazioni Commerciali

Loro Sedi

Alle Confederazioni Agricole Loro

Sedi

La rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti e' disciplinata dal decreto ministeriale 8 maggio 2009 n. 3895, (titolo II, articoli da 7 a 9), che reca norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine, in applicazione dei regolamenti comunitari n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008.

Al riguardo si ritiene utile fornire indicazioni circa le procedure che debbono essere seguite per la rilevazione e la comunicazione dei prezzi medi settimanali delle carcasse bovine, in modo da adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalle norme comunitarie e nazionali.

Soggetti tenuti a comunicare i prezzi

Gli operatori che hanno l'obbligo di comunicare settimanalmente i prezzi medi delle carcasse bovine sono quelli indicati dall'art. 7 del decreto in oggetto e cioe':

i responsabili degli stabilimenti di macellazione nei quali si abbattono capi bovini adulti il cui peso vivo e' superiore a 300 chilogrammi;

le persone fisiche o giuridiche che fanno procedere alla macellazione di almeno 10.000 capi bovini adulti per anno.

Classificazione delle carcasse e deroghe

I responsabili degli stabilimenti di macellazione, nei quali si abbattono bovini adulti, devono provvedere alla classificazione delle carcasse secondo la griglia SEUROP, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto n. 3895/09. Tale classificazione deve essere eseguita esclusivamente da esperti in possesso di abilitazione e di tesserino di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 2004 e rilasciati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito indicato per brevita' «Ministero») previo superamento di apposito corso.

I responsabili dei macelli nei quali si abbattono meno di 75 capi per settimana in media annua, possono richiedere al Ministero l'esenzione dall'obbligo della classificazione delle carcasse compilando apposita domanda di cui al fac-simile allegato 1.

La media annua e' calcolata dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

I macelli che non hanno richiesto o non hanno ottenuto la deroga dal Ministero hanno l'obbligo di classificare le carcasse, anche nel caso in cui il numero di bovini adulti macellati sia inferiore a 75 capi per settimana in media annua.

Gli stabilimenti esentati dall'obbligo della classificazione, che intendono comunque classificare le carcasse, devono avvalersi dell'opera degli esperti classificatori, comunicando tale circostanza al Ministero ed alla...

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