Legge 431/98 e rilascio degli immobili, questioni varie

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine545-547

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@1. Istanze dei conduttori e termini di proroga

Le istanze dei conduttori per rinviare gli sfratti hanno determinato la sospensione immediata delle esecuzioni di rilascio. Ma la norma - art. 6, comma 3 della nuova legge sulle locazioni - non dice entro quando il tribunale debba fissare la nuova data dello «sfratto». Non lo dice - meglio - esplicitamente.

Lo dice solo indirettamente, richiamando un'altra norma. La disposizione già citata stabilisce infatti, esplicitamente, che va fatta applicazione dell'art. 11, comma 7, del D.L. n. 9/82, che a sua volta richiama l'art. 10, comma 1, dello stesso provvedimento. Ebbene, quest'ultima norma dispone che il (nuovo) giorno dell'esecuzione deve essere fissato «per una data non anteriore a sessanta giorni, né posteriore a centottanta giorni da quella di entrata in vigore del presente decreto». Quindi, non prima di 2 mesi e non dopo 6, dalla data entro la quale - deve ritenersi - gli inquilini potevano presentare l'istanza di graduazione. Il che significa, non prima del 27 settembre 1999 e non dopo il 27 gennaio 2000. In questi termini - deve dirsi - si è già espresso il Pretore di Salerno, mentre il Pretore di Roma ha ritenuto che - in analogia a quanto stabilito dall'art. 56 della legge dell'equo canone - il termine (di 6 mesi) debba essere fatto decorrere «dalla data del provvedimento» (ciò che comporterebbe anche la possibilità, per i giudici, di decidere sulle istanze degli inquilini in rapporto alla conclusione nelle singole province degli Accordi territoriali Confedilizia/sindacati inquilini e, quindi, in rapporto al decollo in zona dei contratti del cosiddetto «canale agevolato» di contrattazione).

Resta solo da dire, per completezza in punto, che tutto questo vale per i conduttori che non versino in particolari situazioni, specificamente individuate dalla nuova legge (art. 6, comma 5). Il differimento del termine delle esecuzioni può infatti essere fissato «fino a 18 mesi» (sempre - deve ritenersi - dalla data del provvedimento) nei casi - come dice testualmente la norma - in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Stesso differimento anche ove il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare (convivente con il conduttore da almeno 6 mesi) sia portatore di handicap o malato terminale.

@2. La graduazione è transitoria

Il sistema di «graduazione» degli sfratti, comunque, è destinato a durare all'infinito?

Bisogna dire che è da escludere, anzitutto, che il sistema anzidetto si applichi ai nuovi contratti, stipulati - cioè - secondo la nuova legge. Lo conferma la lettera stessa di quest'ultima, che - al suo art. 1, commi 2 e 3 - non menziona l'art. 6 fra le norme applicabili -...

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