COMUNICATO - Indicazioni riguardanti modalita'' dello smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acetochlor. (12A12270)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1372/2011 della Commissione del 21 dicembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva acetochlor, conformemente al regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, ha disposto la revoca, a decorrere dal 23 giugno 2012, delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, stabilendo al 22 giugno 2013 il periodo massimo di smaltimento delle scorte.

Premesso che:

il periodo di tolleranza per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'utilizzo delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati non puo' essere superiore a dodici mesi dal ritiro delle relative autorizzazioni, suddiviso in otto mesi per la vendita e la distribuzione e dodici mesi per l'utilizzo;

la vendita dei suddetti prodotti e' consentita fino al 23 febbraio 2013 e l'impiego in campo fino al 23 giugno 2013;

la sostanza attiva acetochlor e' un erbicida di pre-emergenza del mais utilizzato in Italia nel periodo compreso tra fine marzo e giugno;

la strategia di difesa da adottare per il diserbo del mais viene stabilita dagli agricoltori solo all'inizio della primavera, e comunque successivamente al mese di febbraio, essendo strettamente...

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