La responsabilità riguardante la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro nell'ambito del condominio

AutoreCesare Rosselli
Pagine37-38

    Relazione svolta all'VIII Convegno del Coordinamento legali della Confedilizia, Piacenza 13 settembre 1998.


Page 37

@1. Premessa.

Nell'affrontare il tema vorrei concentrare l'attenzione sulle due normative di più recente emanazione, il D.L.vo n. 626/94 ed il D.L.vo n. 494/96, sebbene non siano le uniche rilevanti per la tematica della tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. I due decreti, come è stato più volte evidenziato dalla dottrina 1, presentano un significativo mutamento di prospettiva nel perseguire le loro finalità, mutamento che in estrema sintesi può essere indicato nella tendenza ad affidare alla sfera dei privati i compiti principali di tutela preventiva della salute attribuendo alla pubblica amministrazione compiti di sorveglianza e controllo. Da questa impostazione, al datore di lavoro, nel D.L.vo 626, ed al committente, nel D.L.vo 494, sono imposti doveri e, correlativamente, responsabilità ben più significative che non in precedenza. Una chiara comprensione delle due nozioni è, quindi, rilevante per il tema in esame.

@2. Condominio e D.L.vo n. 626/94.

Per quanto riguarda il D.L.vo 626/94, l'individuazione, nell'ambito condominiale, del soggetto al quale attribuire la qualità di «datore di lavoro» può dar luogo ad incertezze interpretative.

In prima approssimazione, appare ovvio riferirsi alla nozione giuslavoristica e considerare datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto contrattuale con il dipendente; nel caso del condominio, la collettività dei condomini. La conclusione, tuttavia, non è affatto scontata. È la lettura stessa della definizione data dall'art. 2, primo comma lett. b) del D.L.vo 626 a far sorgere dei dubbi, laddove fa riferimento, in alternativa al titolare del rapporto di lavoro, al «soggetto che. . . ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva. . . in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa». La definizione mostra, quindi, che, ai fini dell'applicazione della normativa in discorso, non v'è necessaria coincidenza con la nozione giuslavoristica.

Del resto, è coerente con l'impianto complessivo della normativa la valorizzazione degli aspetti del concreto esercizio del potere decisionale e della capacità di spesa. In altri termini, se il decreto è ispirato al principio di attribuire i compiti di prevenzione e tutela della salute ai privati più che alla pubblica amministrazione, allora il soggetto privato in capo al quale sono posti la maggior parte dei compiti, ossia il datore di lavoro, deve essere individuato in chi, nei singoli luoghi di lavoro, può concretamente decidere ed attuare le decisioni anche sotto il profilo economico.

Va, inoltre, osservato che questa diversa individuazione del datore di lavoro ai fini privatistici ed ai fini di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori non è affatto sconosciuta alla giurisprudenza penale in tema di responsabilità per gli infortuni sul lavoro, giurisprudenza che individua il destinatario degli obblighi previsti dalla legislazione, in senso lato, antinfortunistica e delle correlate sanzioni penali non necessariamente nel rappresentante legale dell'impresa, ma nei dirigenti delle singole unità produttive, ove siano muniti dei poteri decisionali e capacità di spesa. Anzi, da questo particolare punto di vista, potrebbe affermarsi che la definizione del datore di lavoro di cui all'art. 2 del D.L.vo recepisce, almeno in parte, detti orientamenti giurisprudenziali.

Le...

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