CIRCOLARE 17 febbraio 1998, n. 761357 Decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 208 - Regolamento recante recepimento della direttiva 94//1/CEE della Commissione riguardante l'adempimento tecnico della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, relativa agli aerosol

Come e' noto, il decreto ministeriale in oggetto,

ha innovato la regolamentazione dei prodotti in confezione aerosol contenenti componenti infiammabili, avendo anche previsto che il responsabile della immissione sul mercato, sotto la propria responsabilita', puo' omettere di indicare sulla etichetta le precauzioni di impiego previste per i prodotti infiammabili, nel caso che disponga di elementi giustificativi basati su risultati di prove e analisi tali da dimostrare che tali generatori, sebbene contengano componenti infiammabili, non presentano tale rischio nelle normali condizioni di impiego.

Per questi ultimi, tra i quali rientrano la quasi totalita' dei generatori aerosol, la nuova normativa ha eliminato la clausola precedentemente in vigore per la quale erano considerati infiammabili i soli prodotti aerosol contenenti piu' del 45% in peso di sostanze infiammabili ed esteso ai prodotti stessi le regole applicabili ai preparati pericolosi (direttiva 88/379, recepite con decreto ministeriale 28 gennaio 1992).

Pertanto, dall'entrata in vigore del decreto in oggetto, i prodotti aerosol contenenti in qualsiasi quantita' sostanze classificate infiammabili, facilmente infiammabili o estremamente infiammabili ai sensi della vigente normativa sulle sostanze pericolose (direttiva 67/548 e successive modifiche, recepite nel nostro Paese con decreto legislativo n. 52/1997) devono essere corrispondentemente classificati nello stesso modo.

Precisato quanto sopra in ordine alle regole di classificazione ai fini del rischio infiammabilita', si ritiene opportuno richiamare l'attenzione, nei punti che seguono, sui riflessi delle nuove norme per quanto concerne l'etichettatura dei prodotti aerosol.

  1. Tutti i preparati in confezione aerosol, quale che sia il loro contenuto e quindi anche quelli non contenenti sostanze infiammabili, facilmente o estremamente infiammabili (ad es. prodotti alimentari a base di panna, taluni preparati per elettronica) devono recare sulle confezioni obbligatoriamente: a) le avvertenze "Recipiente sotto pressione. Proteggere conto i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 C. Non perforare ne' bruciare neppure dopo l'uso", nonche', b) "le ulteriori precauzioni di impiego che informano i consumatori sui pericoli specifici del prodotto". La redazione di questa informazione e' demandata al responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto in relazione ai rischi determinati dalla sua natura e dalle modalita'...

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