CIRCOLARE 13 maggio 2005, n. 17 - Riforma della politica agricola comune. Modalita' e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. D/118 del 24 marzo 2005

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 13 maggio 2005, n.17 Riforma della politica agricola comune. Modalita' e condizioni per l'accesso

alla riserva nazionale per l'anno 2005, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale

n. D/118 del 24 marzo 2005.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Segreteria tecnica - Direzione generale delle politiche agroalimentari - PAGR V Agli assessorati regionali agricoltura Agli assessorati prov. autonome Trento e Bolzano All'Ente nazionale risi Al Centro assistenza agricola coldiretti S.r.l.

Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.

Al C.A.A. CIA S.r.l.

Al CAA Copagri S.r.l.

Al Coordinamento CAA c/o CAALPA c/o CAA CANAPA Alle Organizzazioni professionali agricole: Coldiretti Confagricoltura - CIA - Copagri - ENPTA - Eurocoltivatori - A.L.P.A.- Fe.Na.Pi. - Coopagrival - F.Agr.L - ANPA

  1. Premessa.

    Con riferimento alla normativa elencata la paragrafo 2, la presente circolare illustra le casistiche, le modalita' e le condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'assegnazione dei titoli all'aiuto del regime di pagamento unico istituito dal Regolamento (CE) n. 1782/2003.

  2. Riferimenti normativi.

    2.1. Normativa comunitaria.

    Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.

    Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

    2.2. Normativa nazionale.

    Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n.

    D/118 del 24 marzo 2005.

    Decreto del direttore generale per le politiche agroalimentari n.

    D/137 del 7 aprile 2004.

    Circolare AGEA Coordinamento prot. ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005, avente per oggetto Riforma della politica agricola comune.

    Modalita' e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. D/118 del 24 marzo 2005.

  3. Accesso alla riserva nazionale.

    L'accesso alla riserva nazionale e' previsto e disciplinato dall'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonche' dagli articoli 6, 7, 16 e dagli articoli dal 18 al 23-bis del regolamento (CE) n. 795/2004.

    3.1. Presentazione della domanda.

    Possono richiedere di accedere alla riserva nazionale tutti gli agricoltori che rispettano le condizioni previste nella presente circolare e che presentano apposita domanda sottoscritta entro il 15 maggio 2005, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 796/2204. La domanda puo' costituire allegato alla domanda unica o nuova domanda, indicando le superfici interessate e gli estremi della domanda unica.

    Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 1, comma 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono inoltre assimilati a titoli da riserva, pur non essendo alimentati dalla stessa, i titoli assegnati agli agricoltori che hanno iniziato l'attivita' agricola nel periodo di riferimento 2000-2002.

    Con successivo provvedimento sono individuate le modalita' di accesso alla riserva per l'anno 2006.

    3.2. Superfici ammissibili.

    Ai fini della richiesta di accesso alla riserva nazionale, le superfici agricole aziendali sono suddivise secondo la seguente tabella di ammissibilita':

    |Condizione di ammissibilita' per

    Superficie agricola |l'accesso alla riserva

    ---------------------------------------------------------------------

    |Sono ammissibili per l'accesso

    |alla riserva nazionale, con le

    Seminativi ai sensi della lettera |limitazioni previste ai sensi

    D dell'allegato I del Regolamento |degli articoli 44 e 51 del

    (CE) n. 1444/2002 |Regolamento (CE) n. 1782/2003

    ---------------------------------------------------------------------

    Orti familiari ai sensi della |

    lettera E dell'allegato I del |Non sono ammissibili per l'accesso

    Regolamento (CE) n. 1444/2002 |alla riserva nazionale

    ---------------------------------------------------------------------

    |Sono ammissibili per l'accesso

    |alla riserva nazionale, con le

    |limitazioni previste ai sensi

    |degli articoli 44 e 51 del

    |Regolamento (CE) n. 1782/2003,

    |limitatamente alle aziende per le

    |quali, alla data di presentazione

    |della domanda di accesso alla

    |riserva, risulti nella Banca dati

    |dell'Anagrafe nazionale bovina

    |almeno un {codice allevamento}

    Prati permanenti e pascoli ai |relativo alle specie bovina,

    sensi della lettera F |bufalina o ovina e caprina e che

    dell'allegato I del Regolamento |presentino un coefficiente di

    (CE) n. 1444/2002 F/1 (Prati e |densita' pari ad almeno 1,8 UBA

    pascoli, esclusi i pascoli magri) |per ettaro.

    ---------------------------------------------------------------------

    |Sono ammissibili per l'accesso

    |alla riserva nazionale, con le

    |limitazioni previste ai sensi

    |degli articoli 44 e 51 del

    |Regolamento (CE) n. 1782/2003

    |limitatamente alle aziende per le

    |quali, alla data di presentazione

    |della domanda di accesso alla

    |riserva, risulti nella Banca dati

    |dell'Anagrafe nazionale bovina

    |almeno un {codice allevamento}

    |relativo alle specie bovina,

    |bufalina o ovina e caprina, e che

    |presentino un coefficiente di

    |densita' pari ad almeno 1,8 UBA

    |per ettaro, con le seguenti

    |considerazioni delle superfici

    |condotte: 80% delle superfici per

    |i pascoli cespugliati e per gli

    Prati permanenti e pascoli ai |alpeggi con roccia affiorante, con

    sensi della lettera F |tara del 20% - 50% delle superfici

    dell'allegato I del Regolamento |per i pascoli arborati e per gli

    (CE) n. 1444/2002 F/2 (Pascoli |alpeggi con roccia affiorante con

    magri) |tara 50%

    ---------------------------------------------------------------------

    |Non sono ammissibili per l'accesso

    |alla riserva nazionale Gli oliveti

    |saranno considerati ammissibili,

    |con le limitazioni previste ai

    Coltivazioni permanenti ai sensi |sensi degli articoli 44 e 51 del

    della lettera G dell'allegato I |Regolamento (CE) n. 1782/2003,

    del Regolamento (CE) n. 1444/2002 |solo a partire dall'anno 2006

    ---------------------------------------------------------------------

    Altre superfici ai sensi della |

    lettera H dell'allegato I del |Non sono ammissibili per l'accesso

    Regolamento (CE) n. 1444/2002 |alla riserva nazionale

  4. Fattispecie per l'accesso alla riserva nazionale.

    1. Nuovi agricoltori.

      La fattispecie relativa ai nuovi agricoltori e' disciplinata nell'art. 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonche' dall'art. 6 del Regolamento (CE) n. 795/2004 e dall'art. 1 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

      L'agricoltore deve avere iniziato l'attivita' dopo il 31 dicembre 2002, o nel 2002 ma senza ricevere nessun pagamento diretto riferito a tale anno, e puo' richiedere titoli alla riserva nazionale alle seguenti condizioni

      a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera k), del Regolamento (CE) n. 795/2004; b) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non e' ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

      L'AGEA in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilita'.

      L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sulla media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale D/118 del 24 marzo 2005, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato V del Regolamento (CE) n. 118/2005.

    2. Agricoltori in situazioni particolari.

      Le situazioni particolari previste come giusta causa per l'accesso alla riserva nazionale, ai sensi dell'art. 42, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, sono elencate e regolate negli articoli da 20 a 23-bis del regolamento (CE) n. 795/2004, nonche' dall'art. 2 del decreto ministeriale D/118 del 24 marzo 2005 e dagli articoli da 5 a 10 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005, e sono di seguito elencate

      trasferimento di terre date in affitto; investimenti; locazione di terreni e acquisto di terreni dati in locazione; riconversione della produzione; provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie.

      Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (CE) n. 795/2004, e' possibile richiedere di accedere alla riserva nazionale per piu' fattispecie, ove ne sussistano le condizioni; in tal caso l'agricoltore riceve un numero di titoli non superiore al numero di ettari dichiarati nella domanda e per un importo pari al valore piu' alto che potrebbe ottenere applicando separatamente le fattispecie invocate.

      B.1. Trasferimento di terre date in affitto.

      La fattispecie e' regolamentata dall'art. 20 del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall'art. 2, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale D/118/2005 e dall'art. 5 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

      L'agricoltore deve aver ricevuto tramite trasferimento, mediante vendita o contratto di affitto di cinque anni o piu', a titolo gratuito o ad un prezzo simbolico, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di un'azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione.

      Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore puo' richiedere titoli alle seguenti condizioni

      a) deve dichiarare, sotto propria responsabilita', di trovarsi nelle condizioni di cui al citato art. 20 del Regolamento (CE) n.

      795/2004, specificando quale sia esattamente la causale invocata; b) deve rendere o aver reso disponibile all'AGEA la documentazione attestante il titolo di possesso e che giustifichi il motivo di acquisizione a titolo definitivo o temporaneo dei terreni che erano stati dati in affitto a terzi durante il periodo di riferimento; c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della presente circolare, relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non e' ammessa la richiesta per superfici...

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