Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale del 5 agosto 2004, recante disposizioni di attuazione della riforma della politica agricola comunitaria in Italia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, in particolare l'art. 42, comma 9; Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modificazioni, in particolare l'art. 10, comma 1, lettera a); Visto il regolamento (CE) 864/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004; Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 recante disposizioni di attuazione della riforma della politica agricola comunitaria in Italia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004; Ritenuto di dover apportare talune modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 5 agosto 2004; Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella riunione del 28 ottobre 2004; Decreta

Art. 1.

Livello della trattenuta 1. In applicazione dell'art. 42, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1782/03 e del paragrafo 1, lettera a), dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 795/04, nel caso di vendita di diritti al premio, durante il periodo di riferimento o non piu' tardi del 15 maggio 2004 - debitamente registrata presso l'organismo pagatore - viene operata una trattenuta del 90% degli importi di riferimento da fissare per il venditore a norma dell'art. 37 del regolamento (CE) n. 1782/03.

  1. Gli importi trattenuti vengono riversati nella riserva nazionale.

    Art. 2.

    Trasferimento dei titoli agli aiuti 1. All'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, dopo le parole ´In caso di venditaª" sono aggiunte le seguenti:

    ´o trasferimento definitivo ai sensi della lettera g) dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 795/2004ª.

  2. All'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, e' aggiunta in fine la seguente frase: ´Dette trattenute non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17 del regolamento (CE) n. 795/2004ª.

  3. All'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, le parole ´deve essere comunicata a pena di nullita' agli...

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