LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 5 - Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42. Riforma del sistema elettorale dei consorzi di bonifica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 21 del 12 febbraio 2010) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'art. 15

  1. L'art. 15 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) e' sostituito dal seguente:

    'Art. 15. (Organi dei consorzi di bonifica). - 1. Sono organi del consorzio:

    1. il consiglio di amministrazione formato complessivamente da componenti elettivi e da componenti nominati secondo quanto previsto al comma 3;

    2. il comitato amministrativo formato da un numero di componenti fino a cinque, fra cui il Presidente e due vicepresidenti, eletti all'interno del consiglio di amministrazione in modo da garantire la pluralita' della contribuenza;

    3. il Presidente;

    4. il collegio dei revisori dei conti.

  2. Tutti i componenti degli organi durano in carica cinque anni e sono riconfermabili. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione aventi diritto al compenso non puo' essere superiore a tre.

  3. Il consiglio di amministrazione e' costituito da un numero di venti componenti, eletti dai consorziati e tre sindaci o assessori delegati in rappresentanza dei comuni ricompresi nel comprensorio.

  4. Il consiglio di amministrazione puo' essere integrato da un numero di componenti pari a tre qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 16, comma 14. Il consiglio di amministrazione e' altresi' integrato, nel caso di consorzi il cui comprensorio ricomprenda il territorio di altre regioni, da un rappresentante consorziato di ogni regione qualora la contribuenza espressa dal territorio sia pari o superiore all'uno per cento di quella complessiva del consorzio. In tale ultimo caso ogni lista deve riportare, in apposito spazio, il nome del rappresentante individuato per ogni regione interessata. Alla lista che ottiene la maggioranza relativa dei consiglieri spetta l'espressione del rappresentante di ciascuna regione indicato nell'apposito spazio.

  5. Il consiglio di amministrazione esercita le sue funzioni anche in carenza delle nomine di cui ai commi 3 e 4.

  6. Il Presidente del collegio dei revisori, iscritto all'albo dei revisori contabili, e' nominato dall'ente competente a norma dell'art. 23.

  7. Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione del consorzio, con voto consultivo, tre rappresentanti del personale dipendente designati dalle organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative e nominati dall'ente delegato di cui all'art. 23'.

    Art. 2

    Sostituzione dell'art. 16

  8. L'art. 16 della legge regionale n. 42 del 1984 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 16. (Assemblea dei consorziati e sistema elettorale). - 1.

    L'assemblea e' convocata nelle forme previste dallo statuto consortile per la elezione dei...

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