LEGGE 5 giugno 1990, n. 148 - Riforma dell'ordinamento della scuola elementare

Coming into Force30 Giugno 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/06/15/090G0183/ORIGINAL
Published date15 Giugno 1990
Enactment Date05 Giugno 1990
Official Gazette PublicationGU n.138 del 15-06-1990
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art. 1 (Finalita' generali).

  1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversita' individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalita' del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.

  2. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuita' del processo educativo.

Art 2.

(Continuita' educativa)

  1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, definisce, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, le forme e le modalita' del raccordo di cui al comma 2 dell'articolo 1, in particolare in ordine a: a) la comunicazione di dati sull'alunno; b) la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione con la famiglia o con chi comunque esercita sull'alunno, anche temporaneamente, la potesta' parentale; c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali; d) la formazione delle classi iniziali; e) il sistema di valutazione degli alunni; f) l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali.

  2. Le condizioni della continuita' educativa, anche al fine di favorire opportune amornizzazioni della programmazione didattica, sono garantite da incontri periodici tra direttori didattici e presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali dei gradi di scuola interessati.

Art 3.

(Composizione delle classi).

  1. Il numero di alunni in ciascuna classe non puo' essere superiore a venticinque, salvo il limite di venti per le classi che accolgano alunni portatori di handicap.

Art 4.

(Organici del personale docente).

  1. L'organico provinciale e' annualmente determinato sulla base del fabbisogno di personale docente derivante dalla applicazione dei successivi commi e dalle esigenze di integrazione dei soggetti portatori di handicap e di funzionamento delle scuole o istituzioni con finalita' speciali e ad indirizzo didattico differenziato, nonche' da quanto previsto dall'articolo 8.

  2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi indicati dai programmi vigenti, l'organico di ciascun circolo e' costituito: a) da un numero di posti pari al numero delle classi e delle pluriclassi; b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi e, ove possibile, pluriclassi.

  3. Gli insegnamenti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi nell'ambito del plesso di titolarita' o di plessi diversi del circolo; qualora cio' non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarita' secondo moduli costituiti da quattro insegnanti su tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola l'orario di attivita' didattica di cui all'articolo 7.

  4. I posti di sostegno sono determinati nell'organico di diritto in modo da assicurare un rapporto medio di un insegnante ogni quattro alunni portatori di handicap; deroghe a tale rapporto potranno essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole.

  5. Gli insegnanti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarita'. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo degli insegnanti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 15.

Art 5.

(Programmazione e organizzazione didattica).

  1. La programmazione dell'attivita' didattica, nella salvaguardia della liberta' di insegnamento, e' di competenza degli insegnanti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e degli articoli 2 e 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

  2. Essa si propone: a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo un'organizzazione didattica adeguata alle effettive capacita' ed esigenze di apprendimento degli alunni; b) la verifica e la valutazione dei risultati; c) l'unitarieta' dell'insegnamento; d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo, in relazione alle finalita' e agli obiettivi previsti dai programmi.

  3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione degli insegnanti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 4 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari agli insegnanti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuita' didattica, nonche' la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.

  4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, gli insegnanti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.

  5. Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 4 e', di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo insegnante in ognuna delle classi.

  6. La pluralita' degli interventi e' articolata, di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle piu' ampie opportunita' formative.

  7. Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonche' alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto: a) dell'affinita' delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola elementare...

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