DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 maggio 2012, n. 18 - Regolamento relativo alla legge provinciale sui rifiuti concernente l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti (materiali metallici) in forma ambulante.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale del Trentino-Alto Adige n. 23/I-II del 5 giugno 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 21 maggio 2012, n. 743.

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Soggetti abilitatati allo svolgimento della attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti (materiali metallici) in forma ambulante 1. Il presente regolamento disciplina la raccolta e il trasporto dei rifiuti (materiali metallici) effettuate in forma ambulante, in attuazione dell'art. 21 comma 2 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.

  1. Sono abilitati allo svolgimento della attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti effettuati in forma ambulante limitatamente ai rifiuti (materiali metallici) che formano oggetto del loro commercio le persone fisiche, in possesso di un automezzo al di sotto le 3,5 ton, che hanno come oggetto del commercio esclusivamente materiali metallici prodotti da terzi la cui quantita' massima annua non supera le 100 ton.

  2. Per l'esercizio del commercio ambulante i soggetti di cui al comma 2 devono inviare almeno 30 giorni dall'inizio della attivita' all'ufficio...

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