Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione , riferita all'olio extravergine di oliva, per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata da:

1) L.A.R.P.O. - Libera Associazione Regionale Produttori Olivicoli;

2) A.P.P.O.O. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Oristano;

3) A.P.P.O.S. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Sassari;

4) A.P.P.OL - Associazione Regionale Produttori Olivicoli;

5) A.P.P.O.N. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Nuoro;

6) A.P.P.O.C. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Cagliari;

7) Associazione Regionale Olivicoltori Sardi; intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Sardegna riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 66149 del 26 novembre 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale le associazioni:

1) L.A.R.P.O. - Libera Associazione Regionale Produttori Olivicoli;

2) A.P.P.O.O. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Oristano;

3) A.P.P.O.S. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Sassari;

4) A.P.P.OL - Associazione Regionale Produttori Olivicoli;

5) A.P.P.O.N. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Nuoro;

6) A.P.P.O.C. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Cagliari;

7) Associazione Regionale Olivicoltori Sardi; hanno chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Sardegna riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalle associazioni:

1) L.A.R.P.O. - Libera associazione regionale produttori olivicoli;

2) A.P.P.O.O. - Associazione provinciale produttori olivicoli di Oristano;

3) A.P.P.O.S. - Associazione provinciale produttori olivicoli di Sassari;

4) A.P.P.OL - Associazione regionale produttori olivicoli;

5) A.P.P.O.N. - Associazione provinciale produttori olivicoli di Nuoro;

6) A.P.P.O.C. -...

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