DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2017, n. 70 - Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198

Coming into Force13 Giugno 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/05/29/17G00083/CONSOLIDATED/20200814
Published date29 Maggio 2017
Enactment Date15 Maggio 2017
Official Gazette PublicationGU n.123 del 29-05-2017
Capo I FINALITA' E DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante deleghe al Governo, tra l'altro, per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 1, della suddetta legge n. 198 del 2016 che, al fine di garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, delega il Governo ad adottare decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, secondo i principi e criteri direttivi indicati al comma 2, lettere da a) a g) del medesimo articolo 2;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017;

Acquisito il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 6 novembre 1989, n. 368 e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita'

  1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il presente decreto legislativo ridefinisce la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici affinche' sia garantita la coerenza, la trasparenza e l'efficacia del sostegno pubblico all'editoria per la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione in materia di diritti, liberta', indipendenza e pluralismo dell'informazione.

  2. I contributi di cui al presente decreto (di seguito: «contributi all'editoria») spettano nei limiti delle risorse a cio' destinate, per ciascuna tipologia di contributi all'editoria, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale viene ripartita, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  3. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

Art 2.

Beneficiari dei contributi all'editoria

  1. Possono essere destinatarie dei contributi all'editoria le imprese editrici costituite nella forma di:

    1. cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;

    2. imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale e' detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198;

    3. enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale e' interamente detenuto da tali enti;

    4. imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;

    5. imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;

    6. associazioni dei consumatori e degli utenti che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

    7. imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

  2. Le imprese editrici di cui al comma 1 possono richiedere il contributo per una sola testata, fatte salve le imprese ed associazioni di cui alla lettera e).

Art 2.

Beneficiari dei contributi all'editoria

  1. Possono essere destinatarie dei contributi all'editoria le imprese editrici costituite nella forma di:

    1. cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;1

    2. imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale e' detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198;1

    3. enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale e' interamente detenuto da tali enti;1

    4. imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;

    5. imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;

    6. associazioni dei consumatori e degli utenti che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

    7. imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

  2. Le imprese editrici di cui al comma 1 possono richiedere il contributo per una sola testata, fatte salve le imprese ed associazioni di cui alla lettera e).

Art 2.

Beneficiari dei contributi all'editoria

  1. Possono essere destinatarie dei contributi all'editoria le imprese editrici costituite nella forma di:

    1. cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici; (1) 2

    2. imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale e' detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198; (1) 2

    3. enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale e' interamente detenuto da tali enti; (1) 2

    4. imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;

    5. imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;

    6. associazioni dei consumatori e degli utenti che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

    7. imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

  2. Le imprese editrici di cui al comma 1 possono richiedere il contributo per una sola testata, fatte salve le imprese ed associazioni di cui alla lettera e).

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