n. 2 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 21 luglio 2014 -

LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati: Dott. Roberto Aponte - Presidente;

Dott. Mariapia Parisi - Consigliere;

Dott. Paola Montanari - Cons. rel. Nella causa n. 152/2013 R.G. trattenuta in decisione all'udienza del 29 ottobre 2013, ha pronunciato la seguente ordinanza. Premesso: che, con sentenza n. 667/12, il Tribunale di Forli' ha accolto la domanda avanzata dall'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia Forli' Cesena volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivatile da una serie di dichiarazioni rilasciate dall'Onorevole Pini Gianluca alla stampa locale nel giugno 2009 con l'utilizzo di espressioni ritenute dall'attrice diffamatorie;

che con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Gianluca Pini ha impugnato la citata sentenza chiedendo che l'azione promossa da ACER sia dichiarata improcedibile ex artt. 68, 1 comma, Cost. e 3 legge n. 140/2003 o che tale azione sia, comunque, rigettata in applicazione dell'art. 51 cp;

che l'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia Forli' Cesena si e' costituita nel giudizio d'appello chiedendo il rigetto delle avverse richieste;

che all'udienza collegiale del 29 ottobre 2013 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa e' stata trattenuta in decisione;

che, nella fattispecie, Pini Gianluca ha documentato che nella seduta del 19 settembre 2013 la Camera dei Deputati ha deliberato nel senso che i fatti di cui al presente giudizio concernono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, 1 comma della Costituzione;

Ritenuto: che la legge n. 140/2003 invocata dall'appellante e' in continuita' ideale con i 19 decreti-legge emanati tra il 1993 e il 1996, mai convertiti, che, in attuazione dell'art. 68 della Costituzione, hanno istituito sul piano processuale la c.d. «pregiudiziale parlamentare» che impone al Giudice di dichiarare, in ogni stato e grado del processo, l'improcedibilita' del giudizio in caso di evidente applicabilita' del primo comma dell'art. 68 Cost. e, in tutti gli altri casi, di sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Camera competente a decidere;

che, nella fattispecie, la c.d. pregiudiziale parlamentare ha gia' avuto luogo e ha condotto ad una decisione illegittima stante il difetto del «nesso funzionale» che deve necessariamente sussistere ai fini dell'operativita' dell'esimente in parola tra le...

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