N. 10 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 6 settembre 2011

Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige/Autonome Region Trentino-Südtirol, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n.

188 del 26 luglio 2011 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 3026 del 5 agosto 2011 (doc. 2), rogata dall'avv. Edith Engl, Ufficiale rogante della Regione, dal prof. avv.

Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Confalonieri;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri;

Per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, Sezioni riunite, adottare la decisione n.

36/CONTR/2011 del 30 giugno 2011 (doc. 3), nella parte in cui essa pur dichiarando in generale regolare il rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2010 - ha escluso da tale dichiarazione i capitoli di spesa relativi all'esecuzione per l'anno 2010 di taluni regolamenti emanati con decreti del Presidente della Regione nel periodo 2006/2009, in quanto tali regolamenti non erano stati inviati al controllo preventivo di legittimita', omettendo cosi' - ed in assenza di contraddittorio con la Regione - di svolgere la verifica di propria competenza e manifestando la pretesa dello Stato di sottoporre a controllo preventivo di legittimita' i regolamenti regionali, nonche', per il conseguente annullamento parziale della predetta decisione, per violazione:

dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in collegamento con l'art. 7 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 305 del 1988;

dell'art. 10, commi 1 e 2 dello stesso decreto n. 305 del 1988;

del principio di leale collaborazione e dell'art. 24, primo comma;

Per i profili e nei modi di seguito illustrati.

Fatto Con la decisione 36/CONTR/2011 la Corte dei conti, Sezioni riunite, ha dichiarato 'regolare il rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige/Sikltirol per l'esercizio finanziario 2010 [...] ad esclusione dei capitoli di spesa [...] relativi all'esecuzione dei decreti del Presidente della Regione non inviati al controllo preventivo di legittimita' di cui all'art. 7 del dPR 15 luglio 1988, n. 305' (cosi' testualmente il dispositivo).

In appendice alla decisione sono indicati i regolamenti in questione: si tratta di 6 regolamenti del 2006, 2 del 2007, 1 del 2008 e l del 2009. Si noti che nei precedenti anni la parificazione del rendiconto era regolarmente avvenuta anche in relazione alle spese effettuate in attuazione di tali regolamenti.

Gli interventi di maggiore entita' riguardano 'spese per la concessione di finanziamenti a Comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e per la concessione di patrocini finanziari che abbiano particolare importanza per la Regione' (regolamento n.

8/2006), 'spese per la concessione di finanziamenti a Comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali' (regolamento n. 9/2006), 'spese per la concessione di contributi per interventi a favore di Stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficolta' economiche e sociali' (regolamento n. 9/2009) e il 'pacchetto famiglia e previdenza sociale' (regolamento n. 3/2008).

L'esclusione di questi capitoli di spesa e' argomentata nel § 8.3 della Relazione allegata alla decisione del 30 giugno 2011, ove si osserva che lo schema delle nuove norme di attuazione (adottate il 7 luglio 2011) confermerebbe 'la piena vigenza dell'art. 7 del d.P.R.

n. 305/1988, poiche' ne prevede espressamente l'abrogazione'.

Nella nota 106 della Relazione si cita poi la delibera 1/2011/CONS della Corte dei conti, Sez. riunite, nella quale si e' sottolineata 'l'assoluta non assimilabilita' tra i soppressi organismi statali gia' titolari della funzioni di controllo preventivo sugli atti amministrativi delle regioni a statuto ordinario, e la Corte dei conti', ai cui componenti e' 'garantita l'indipendenza dal terzo comma dell'art. 100 Cost.' .

Infine, nella nota 107 si richiamano la sent. 64/2005 della Corte costituzionale ('E' vero che, con il nuovo titolo V della Costituzione, i controlli di legittimita' sugli atti amministrativi degli enti locali debbono ritenersi espunti dal nostro ordinamento, a seguito dell'abrogazione del primo comma dell'art. 125 e dell'art.

130 della Costituzione, ma questo non esclude la persistente legittimita', da un lato, dei c.d. controlli interni [...] e, dall'altro, dell'attivita' di controllo esercitata dalla Corte dei conti') e la decisione 23/2009 della Corte dei conti, Sezioni riunite, ove si invocava il principio 'secondo il quale deve ritenersi escluso che l'ente Regione possa, tramite atti amministrativi di indirizzo o determinazioni unilaterali o comportamenti di fatto, esplicitare o presupporre l'inapplicabilita' di un atto legislativo statale vigente, pur disponendo degli strumenti ordinamentali per contestarne la ritenuta illegittimita' costituzionale'.

Sennonche', ad avviso della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol con la decisione 36/CONTR/2011 la Corte dei conti da un lato e' andata al di la' delle proprie attribuzioni, in quanto con la parificazione soltanto parziale si e' manifestata la pretesa di esercitare un potere che non appartiene alla Corte stessa (e a nessun altro organo statale), dall'altro ha al contempo omesso (sia pur parzialmente) l'esercizio delle propria giurisdizione. Infine, tutto cio' ha compiuto in assenza di contraddittorio processuale con la Regione.

Cio' si e' tradotto in un atto concretamente lesivo, quale appunto la mancata parificazione di parte del bilancio della Regione.

Diritto

1) Inesistenza del potere rivendicato dalla Corte dei conti di sottoporre a controllo preventivo di legittimita' i regolamenti della Regione.

Come e' noto, l'art. 125, comma 1, della Costituzione, che prevedeva il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della Regione, e' stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001, nel quadro della piu' generale riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

Subito si pose la questione se tale abrogazione implicasse la semplice non necessita' costituzionale dei controlli preventivi di legittimita' (con possibilita' per la legge ordinaria di contemplarli) o direttamente l'eliminazione dei controlli, con conseguente abrogazione delle norme legislative vigenti in materia e divieto per il legislatore ordinario di reintrodurli.

Ben presto si e' consolidata l'interpretazione secondo la quale...

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