N. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 5 agosto 2011

Ricorso della Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, autorizzato mediante deliberazione della Giunta stessa (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto dagli avv.ti Ezio Zanon ed Emanuele Mio e Luigi Manzi, con domicilio eletto, agli effetti del presente giudizio, presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi in Roma,

Via Confalonieri n. 5;

Contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso gli uffici della quale e' domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12,

Notiziandone Tribunale di Venezia, in persona del Presidente p.t.

con sede in Venezia 30125 San Polo 119) per regolamento di competenza in relazione al provvedimento, datato 9.05.2011 del Tribunale Civile di Venezia, emesso in violazione dell'art. 122, comma 4, della Costituzione, contenuto nel verbale di udienza, concernente il giudizio civile, R.G. n. 1475/2010, G.I., Dott.ssa Balletti, promosso con atto di citazione dalla Societa' Sigma Informatica S.p.A. contro il consigliere regionale Nicola Atalmi ed altri, in cui questi e' stato convenuto in giudizio, per risarcimento danni, quale autore dell'interrogazione a risposta immediata al Presidente della Regione p.t., Dott. ''Giancarlo Galan, e all'Assessore Sandri, presentata in data 08.10.2009, e riportata il giorno successivo in un articolo de La Tribuna.

Fatto In seguito ad una verifica interna svolta dalla ULSS n. 9 di Treviso tra il 2008 ed il 2009 sono emerse gravi irregolarita' nel sistema di liquidazione degli emolumenti, mediante costituzione fittizia di posizioni di pagamento a favore di soggetti non contrattualmente legati all'Azienda sanitaria e con una conseguente sottrazione di denaro pubblico per complessivi 4 milioni di Euro.

Tali procedure illecite sono state imputate alla Sig.ra Loredana Bolzan, il cui rapporto lavorativo con l'ULSS n. 9 si era interrotto in data 18.2.2008 per dimissioni volontarie della stessa senza diritto di pensione, la quale e' stata inoltre tratta in arresto nei primi mesi del 2009 facendo divenire la vicenda di dominio pubblico.

La sig.ra Bolzan e' stata, poi, condannata con la sentenza n.

13/2011 dal Tribunale di Treviso, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. All'epoca dei fatti il dott. Nicola Atalmi rivestiva la qualita' di consigliere regionale come esponente di minoranza e, data la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, chiedeva che venisse fatta chiarezza circa le reali responsabilita' di quanto accaduto e dei provvedimenti assunti per accertare che l'episodio fosse effettivamente circoscritto al caso di specie.

A tal fine il consigliere Atalmi in data 8.10.2009 presento' una un'interrogazione a risposta immediata al Presidente della Regione dell'epoca, Dott. Giancarlo Galan, e all'Assessore Sandri, ex art. 15 dello Statuto della Regione Veneto che formulava la richiesta cosi' sintetizzabile per quanto di interesse nella menzionata causa civile avanti il Tribunale di Venezia:

quali concrete iniziative sono state intraprese per garantire che tali eventi non abbiano a ripetersi;

che tipo di provvedimenti si intendono prendere per rivedere il sistema di controlli e di responsabilita';

se corrisponde al vero che la societa' che gestisce il sistema informatico per tutte le ULSS venete e che e' coinvolta nell'indagine in corso, sarebbe controllata da due societa' lussemburghesi;

se siano state verificate le eventuali responsabilita' in capo alla societa' di gestione del sistema informatico;

se sia stato appurato se la Bolzan abbia agito 'da sola' e ne abbia eventualmente 'goduto singolarmente';

se si possa escludere l'esistenza di una correlazione tra il fatto de quo ed il finanziamento illecito della politica.

Il contenuto di tale interrogazione venne riportato pedissequamente in un articolo de La Tribuna di Treviso del giorno successivo.

In altri articoli dello stesso periodo del quotidiano la Tribuna di Treviso, si ricava che la vicenda era balzata con forza all'attenzione della cronaca locale che dedico' alla vicenda vari altri articoli, tra cui, tra l'altro, si riportavano le seguenti espressioni attribuite al consigliere Atalmi:

'Dall'intervista rilasciata dalla Sig.ra Bolzan emergerebbero gravissime responsabilita' di controllo che hanno permesso con estrema facilita' la sottrazione di una somma cosi' ingente prima che qualcuno casualmente se ne accorgesse. Le responsabilita' oggettive per il mancato controllo devono essere ricercate fino in fondo' (La Tribuna di Treviso, 25.7.2009);

'il sospetto che si voglia far passare il tempo fino a far dimenticare tutto, salvando chi e' profumatamente pagato e pure incentivato e premiato economicamente per fare solo il proprio dovere, c'e' (..) non voglio giustizialismo, ma giustizia si'' (La Tribuna di Treviso, 14.12.2009).

Con atto di citazione notificato (doc. n. 2) la Societa' Sigma Informatica S.p.A. conveniva in giudizio per l'udienza dell'11.6.2010, avanti il Tribunale di Venezia, il consigliere Nicola Atalmi ed altri per:

- sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente cagionati all'immagine commerciale dell'attrice che vengano accertati nel giudizio, in solido con gli altri convenuti ovvero disgiuntamente;

- sentirlo condannare al pagamento della pena pecuniaria ex art. 12 della L. 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) da liquidarsi in favore della stessa Societa' Sigma Informatica S.p.A.;

- ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza a cura di parte attrice e a spese dei convenuti sui quotidiani La Repubblica, La Tribuna di Treviso, La Nuova Venezia e il Mattino di Padova, fissando, in relazione a tale richiesta a carico del convenuto Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. una somma di denaro dovuta per ogni giorno in caso di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

La Soc. Sigma S.p.A. asserisce che il fatto su cui si fonda la citazione in giudizio del Cons. Atalmi e' l'interrogazione dallo stesso presentata: 'poco importa, ai fini che qui interessano, che l'accusa diffamatoria rivesta la forma di interrogazione al Presidente della Giunta regionale, perche' le affermazioni provocano ugualmente gravi effetti lesivi dell'immagine aziendale di Sigma, specie dove si consideri che tali affermazioni sono state accompagnate da una demagogica richiesta di revoca della gara europea vinta da Sigma. Cio' a dimostrazione che la forma dell'interrogazione consiliare rappresentava solo un paravento politico per esprimere determinate dichiarazioni (...). Delle due l'una: o il Sig. Atalmi parlava senza ragionare su quello che diceva (cosa da escludere) oppure egli agiva con l'intento consapevole di recare danno a Sigma per il suo operato nell'ambito della Sanita' veneta' (pgg. 52-53 atto di citazione).

Costituitosi nel citato giudizio, a ministero degli avvocati Ezio Zanon ed Emanuele Mio dell'Avvocatura Regionale del Veneto, previa deliberazione della Giunta Regionale di autorizzazione alla costituzione in giudizio, (doc. 3 - fascicolo di parte del giudizio avanti al tribunale di Venezia) il consigliere Nicola Atalmi eccepiva l'insindacabilita', ex art. 122, comma 4 Cost, dei fatti per cui sussisterebbe la propria responsabilita'.

Il Giudice concedeva termine per la notifica dell'atto di citazione e rinviava all'udienza del 10.12.2010, al termine della quale si riservava sulle istanze delle parti.

A scioglimento della riserva il Giudice concedeva termini ex art 183, comma 6 c.p.c.

Nelle memorie depositate ex art. 183, comma 6 c.p.c., il consigliere Atalmi insisteva sull'eccezione di insindacabilita' ex art. 122, comma 4 Cost. All'udienza del 13.05.2011 il Giudice si riservava sulle istanze formulate dalle parti.

Con provvedimento del 19.05.2011 (doc. n. 4), comunicato al punto d'accesso telematico il 11.06.2011, il G.I. non si pronunciava espressamente sull'eccezione formulata dalla difesa del consigliere Atalmi, ordinava l'esibizione della sentenza del Tribunale di Treviso di cui al procedimento penale nei confronti di Loredana Bolzan e disponeva...

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