N. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 febbraio 2010

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato nei confronti della Regione Abruzzo in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo del 4 dicembre 2009, n. 30 pubblicata sul B.U. Abruzzo n. 65 del 16 dicembre 2009 recante 'Disciplina dell'apprendistato' in relazione ai suoi articoli 6, comma 4; 29, comma 1, 2 e 3; 25, comma 1 e 2 e 28, comma l.

La legge della Regione Abruzzo n. 30 del 2009 viene impugnata nella parte sopra richiamata giusta delibera del Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 febbraio 2010.

Con detta legge, recante 'Disciplina dell'apprendistato', la Regione Abruzzo 'disciplina gli aspetti formativi delle tipologie di apprendistato normate dal titolo VI, capo I, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle competenze spettanti alla legislazione statale e della funzione di regolamentazione riconosciuta alla contrattazione collettiva interna' (art. 1, rubricato 'Principi generali'). La legge regionale si compone di trentasei articoli divisi in tre parti con titolo unico:

Parte Prima, Titolo I, recante disposizioni relative agli aspetti formativi del contratto di apprendistato (articoli da 1 a 23); Parte Seconda, Titolo I, recante disposizioni relative alle tipologie di apprendistato, a sua volta suddiviso in tre capi (Capo I:

Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere d'istruzione e formazione; Capo II: Apprendistato professionalizzante; Capo III:

Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione; articoli da 24 a 31) e Parte Terza, Titolo I, recante disposizioni transitorie e finali (articoli da 32 a 36).

L'art. 6 della legge regionale, rubricato 'Formazione professionale', dispone al comma quarto:

'4. La formazione formale, esterna o interna all'impresa, si esplica mediante la formazione:

  1. erogata in un contesto organizzato e strutturato in situazione distinta da quella produttiva;

  2. attuata mediante una specifica progettazione in cui sono esplicitati l'analisi delle competenze possedute, gli obiettivi formativi, gli standard minimi di competenze, i tempi e le modalita' di apprendimento;

  3. realizzata e sopportata da figure professionali competenti;

  4. registrata, quanto agli esiti, nel libretto formativo;

  5. finalizzata a produrre esiti verificabili e certificabili secondo le modalita' e le procedure stabilite con deliberazione di Giunta regionale, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale e con le Province abruzzesi'.

    L'art. 29 della legge regionale, rubricato 'Struttura e contenuti della formazione dell'apprendistato professionalizzante', stabilisce:

    '1. La formazione formale dell'apprendistato professionalizzante e' svolta all'esterno dell'impresa nell'ambito degli organismi scolastici, universitari e formativi accreditati;

    puo', altresi', essere svolta all'interno dell'impresa con capacita' formativa, purche' in luoghi normalmente non destinati alla produzione.

    1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 49, comma 5, lett.

    b), d.lgs. n. 276/2003, per la realizzazione della formazione formale interna, le imprese sono tenute ad avere la disponibilita' di:

  6. luoghi, attrezzature e macchinari adeguati al profilo formativo di riferimento e conformi alle normative vigenti;

  7. formatori con competenza adeguata per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal piano formativo individuale;

  8. tutori aziendali, individuati ai sensi dell'art 10.

    1. I criteri e le modalita' di verifica, anche preventiva, della capacita' formativa dell'impresa sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'Apprendistato.'.

      L'art. 25 della legge regionale, rubricato 'Durata e caratteristiche della formazione nell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere d'istruzione e formazione', dispone al primo ed al secondo comma:

      '1. L'attivita' di formazione formale esterna all'impresa, correlata all'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere d'istruzione e formazione, e' riservata ai giovani ed...

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