N. 26 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 febbraio 2010

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 nei confronti della Regione Marche in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 11, comma 5 e 57, comma 1 della legge della Regione Marche n. 31 del 22 marzo 2009, pubblicata sul B.U.R.

n. 9 del 24 dicembre 2009, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge finanziaria 2010), giusta delibera del Consiglio dei ministri nella seduta del 10 febbraio 2010.

Con la legge n. 3/2009, indicata in epigrafe, la Regione Marche ha proceduto all'adozione di disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge finanziaria 2010).

E' avviso del Governo che, con le norma di cui alla predetta legge, denunciate in epigrafe, la Regione Marche abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti M o t i v i

Violazione degli articoli 117, primo e secondo comma, lett. l), terzo e quarto e 120, primo comma della Costituzione in relazione agli artt. 11, comma 5 e 57, comma 1 della legge Regione Marche n.

31/2009.

Art. 11, comma 5, legge Regione Marche n. 31/2009.

L'articolo 11, recante 'Razionalizzazione della spesa per il personale', al comma 5 dispone che 'Le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale addetto alle segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale, dei componenti l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, del personale dei gruppi politici, degli assistenti dei consiglieri regionali e degli autisti, previsto dalla 1.r. 8 agosto 1997, n. 54 (Misure flessibili di gestione del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari), hanno carattere di certezza, stabilita' e continuita' e confluiscono tra quelle di cui all'articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio...

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