n. 54 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 luglio 2014 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587) in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso la quale e' domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. Contro Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1 lett. e) della legge Regione Calabria recante «Testo di legge di revisione statutaria approvato con 2ª deliberazione consiliare ai sensi dell'art. 123 della costituzione - Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)", pubblicata sul B.U.R.C. n. 25 del 9 giugno 2014, per contrasto con gli artt. 67 e 122, comma 1, della Costituzione. e cio' a seguito e in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 giugno 2014. Fatto Nel B.U. della Regione Calabria n. 25 del 9 giugno 2014 e' stata pubblicata la legge regionale avente ad oggetto «Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)». Il testo legislativo di detta legge e' stato approvato dal Consiglio regionale, in prima lettura, con deliberazione n. 391 del 31 marzo 2014 e, in seconda lettura, con deliberazione n. 393 del 3 giugno 2014, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione. Il testo dell'art. 2, comma 1 lett. c), che aggiunge il comma 4-ter all'art. 35 dello Statuto (l.r. n. 25/2004), prevede che «La nomina ad assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere regionale affidando temporaneamente la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti». La menzionata disposizione presenta profili di illegittimita' costituzionale per le seguenti considerazioni in Diritto 1. Violazione degli artt. 122, comma 1 della costituzione. Violazione della speciale competenza legislativa in materia elettorale. L'art. 2, comma 1 lett. c) della legge statutaria della Regione Calabria, pubblicata sul B.U.R. n. 25 del 9 giugno 2014, aggiunge il comma 4-ter all'art. 35 dello Statuto (l.r. n. 25/2004) disponendo che: «La nomina ad assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere...

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