n. 51 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 luglio 2014 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, fax 06-96514000 - PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it Contro la Regione Abruzzo in persona del Presidente pro tempore per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24 Pubblicata nel B.U.R. n. 53 del 9 maggio 2014 recante «Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo» La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 giugno 2014 e si depositano a tal fine estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente. La legge regionale n. 24/2014, consta di 13 articoli, e reca disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. L'intero impianto normativo ed per motivi diversi l'articolo 4, comma due presentano profili di illegittimita' costituzionale per i seguenti Motivi 1) Violazione dell'art. 86, terzo comma, dello Statuto della Regione Abruzzo (pubblicato nel BURA della Regione Abruzzo del 10 gennaio 2007, n. 1), come modificato dalla legge Statutaria Regionale 9 febbraio 2012, n. 1 (pubblicata nel BURA 17 febbraio 2012, n. 13 Speciale) e dalla legge Statutaria Regionale 2 aprile 2013, n. 1 (pubblicata nel BURA 17 aprile 2013, n. 15) in relazione all'art. 123 della Costituzione. In via preliminare, va sollevata la questione relativa all'esercizio del potere dell'organo legislativo regionale in casi di scioglimento dell'assemblea regionale per fine legislatura, con specifico riferimento all'approvazione della legge regionale in esame. Con la legge costituzionale n. 1/1999 la disciplina del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' e' stata devoluta al legislatore regionale. In particolare detta legge costituzionale ha attribuito allo statuto ordinario la definizione della forma di governo e l'enunciazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, in armonia con la Costituzione (art. 123, primo comma, Cost.). Nel contempo, la disciplina del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' e' stata demandata allo stesso legislatore regionale, sia pure nel rispetto dei principi fondamentali fissati con legge della Repubblica, «che...

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