n. 35 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 maggio 2014 -

Ricorso n. 35 depositato il 29 maggio 2014 del Presidente del Consiglio dei ministri p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 - fax 06-96514000 - PEC ags_m2@ mailcert.avvocaturastato.it Contro la Regione Marche in persona del Presidente p.t. per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale in parte qua, della legge della Regione Marche 18 marzo 2014, n. 3 pubblicata nel B.U.R. n. 29 del 27 maggio 2014 recante "Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 - Legge forestale regionale" in relazione all'articolo 9. La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 16 maggio 2014 e si depositano a tal fine estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente. La legge regionale n. 3/2014, consta di 18 articoli, e reca disposizioni di modifica alla legge regionale 6/2005 - legge forestale regionale. L'articolo 9 della L.R. 3/2014 introduce dopo il comma 6 dell'articolo 19 della L.R. 6/2005, il comma 6-bis che presenta profili di illegittimita' costituzionale. La norma cosi' dispone: "Fermo restando il rispetto delle distanze indicate ai commi 2 e 6, costituisce utilizzo in agricoltura l'abbruciamento del materiale di cui al medesimo comma 6, ovvero di altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, in quanto inteso come pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione degli incendi o metodo di controllo agronomico di fitopatie, di fitofagi o di infestanti vegetali". L'articolo 9, presenta profili di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 117 comma 1 e comma 2 lettera s) della Costituzione per i seguenti Motivi Violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s), della Costituzione. La disposizione censurata inserisce il comma 6-bis nell'articolo 19 della l.r. 6/2005, che stabilisce prescrizioni e divieti volti a difendere i boschi dagli incendi. Le previsione nel consentire l'utilizzo in agricoltura della combustione di materiale agricolo e forestale non pericoloso intesa come pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione di incendi e infestazioni, appare censurabile con riferimento alla disciplina dei rifiuti che, come noto, afferisce alla materia di tutela dell'ambiente, ed e' pertanto attribuita alla potesta' legislativa esclusiva statale (cfr. C. Cost., sentenza n. 249/2009). L'articolo 185, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 3...

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