n. 6 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 febbraio 2014 -

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12 (fax 0696514000 - PEC ags.rm@mailcertavvocaturastato.it), ricorrente;

Contro Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale attualmente in carica, resistente;

Per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalita' dell'articolo 7, comma 1, e 10, comma 6, fra loro in combinato disposto, nonche' dell'articolo 11, commi 1 e 2, della Legge Regionale 29 novembre 2013, n. 32, avente ad oggetto «Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia di urbanistica ed edilizia», pubblicata sul BUR n. 103 del 30 novembre 2013. La Regione Veneto ha approvato ed emanato la legge n. 32/2013 con cui, al dichiarato fine di incentivare il settore edilizio, introduce la possibilita' di realizzare interventi di ampliamento e delocalizzazione in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge in questione, sono incentivati gli interventi finalizzati: a) al miglioramento della qualita' abitativa per preservare, mantenere e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente, nonche' a favorire l'esercizio dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabile;

  1. ad incentivare l'adeguamento sismico e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti;

  2. ad incentivare la demolizione e la ricostruzione in area idonea di edifici esistenti che ricadono in aree dichiarate ad alta pericolosita' idraulica;

  3. a favorire la rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento amianto di edifici esistenti. Il successivo articolo 3, comma 2, prevede che in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali, provinciali e regionali, ed anche alle previsioni dei piani ambientali dei parchi regionali, e' consentito ampliare gli edifici esistenti al 31 dicembre 2013 fino ad un massimo del 20% del volume o della superficie, e comunque fino ad un massimo di 150 metri cubi per gli edifici residenziali unifamiliari da destinare a prima casa di abitazione. Ancora, l'articolo 4, comma 2, consente in caso di demolizione e ricostruzione l'incremento del volume o della superficie fino al 70% qualora vengano utilizzate tecniche costruttive virtuose sotto il profilo delle prestazione energetiche dell'edificio, e fino all'80% qualora l'intervento di ricostruzione sia eseguito con le tecniche previste dalla legge regionale n. 4/2007. E tutto cio' in deroga ai regolamenti comunali e agli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali nonche' alle previsioni dei piani ambientali dei...

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