n. 96 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 ottobre 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587) rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) FAX n. 06/96514000, P.E.C. ags_rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti della Regione Basilicata in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della Legge Regione Basilicata n. 18 pubblicata sul B.U.R. n. 29 dell'08/08/2013 (recante assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione) che, all'art. 30, apporta modifiche alla Legge Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 «Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale», aggiungendo l'art. 4-bis «Norme di salvaguardia» giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 3 ottobre 2013. E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Basilicata abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti argomenti e, di seguito, motivi. La integrazione normativa in discorso prevede che, nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui all'art. 135 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (d'ora innanzi «Codice Urbani») e della individuazione delle aree non idonee di cui al punto 17 delle «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» approvate con il D.M. 10 settembre 2010 (anche «Linee Guida»), «allo scopo di meglio salvaguardare le valenze paesaggistiche ed ambientali della Basilicata, il Comitato Tecnico Paritetico Stato Regioni, istituito a seguito dell'intesa sottoscritta in data 14 settembre 2011, esprime parere obbligatorio nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art. 12 del d.lgs. 387/2003 con le modalita' previste dalla L. 241/1990 e s.m.i. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano in relazione ai procedimenti per i quali la pertinente Conferenza di Servizio non si e' gia' chiusa con esito favorevole. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile diversa da quella eolica». Si evidenzia che il suddetto Comitato Tecnico e' un organo paritetico costituito, in attuazione dell'intesa interistituzionale fra Ministero per i beni e le attivita' culturali (d'ora innanzi MiBAC), Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (anche «MATTM») e Regione Basilicata del 14 settembre 2011 (d'ora innanzi «Protocollo d'Intesa»), finalizzata a realizzare una forma di collaborazione fra Amministrazioni centrali e regionale per la «definizione di modalita' di elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale», secondo la funzione assegnata a tali accordi dall'art. 143 comma 2 Codice Urbani. Nel Protocollo d'Intesa, nel caso specifico, le parti individuano il perimetro delle attivita' rimesse al processo «codecisionale» con le seguenti previsioni: a) definizione condivisa delle «modalita' procedurali attuative del Codice» (art. 1 comma 2);

  1. attuazione degli impegni assunti con verbale siglato in Roma il 15 marzo 2011 tra MiBAC e Regione (art. 1 comma 3);

  2. individuazione prioritaria e congiunta di una «metodologia» per il riconoscimento delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, ai sensi del DM Sviluppo economico 10 settembre 2010 (anche «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili») (art. 1 comma 4);

  3. elaborazione congiunta di un Disciplinare attuativo che stabilisca contenuti tecnici e modalita' operative...

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