n. 79 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 luglio 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Sardegna, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Sardegna n. 12 del 23 maggio 2013, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 24 del 24 maggio 2013, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013)», nell'art. 2. La legge regionale della Sardegna n. 12/2013 contiene disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. L'art. 2, rubricato "Riduzione delle aliquote IRAP e agevolazioni per l'acquisto di carburanti" prevede quanto segue: «1. In considerazione del perdurare dello stato di crisi economica per i periodi di imposta 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2013, 2014 e 2015 in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e nel rispetto della normativa comunitaria, le aliquote dell'imposta sulle attivita' produttive (IRAP) esercitate nel territorio della Regione determinate dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'Imposta regionale sulle attivita' produttive), e successive modifiche ed integrazioni, sono ridotte del: a) 70 per cento per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del decreto legislativo n. 446 del 1997;

  1. 70 per cento per l'Amministrazione regionale, il Consiglio regionale, gli enti locali, gli enti pubblici regionali e le agenzie regionali e locali, le aziende sanitarie, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna;

  2. 1 per cento per le altre amministrazioni pubbliche statali ai sensi del decreto legislativo n. 466 del 1997. 2. Gli enti locali territoriali utilizzano le disponibilita' di bilancio conseguenti all'applicazione della riduzione di cui al comma 1 per le seguenti finalita': a) i comuni per le azioni previste per contrastare la poverta' e per finanziare progetti per l'occupazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge regionale n. 6 de1 2012;

  3. le province, nelle more della legge di rifirma, per la manutenzione degli immobili scolastici di loro competenza. 3. Le minori...

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