n. 78 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 luglio 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, (cod. fiscale della Presidenza del Consiglio dei ministri 80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, cod. fiscale 80224030587, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato (numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC ags_m2@mailcertavvocaturastato.it);

Contro la regione Veneto, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 42, pubblicata sul B.U.R. n. 42 del 17 maggio 2013, recante «Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali», in relazione al suo articolo 3. La legge regionale della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 42, pubblicata sul B.U.R. n. 42 del 17 maggio 2013, recante «Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali», dispone: Art. 3 - «1. Il medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 «Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici», che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge». Tale norma e' illegittima per i seguenti Motivi 1) In relazione all'art. 117, comma 2, lettera l), violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile. La disposizione regionale in esame viola, in via principale, il parametro costituzionale in rubrica. La stessa, infatti, sottoponendo i contratti di formazione specialistica a non meglio precisate clausole aggiuntive, la cui definizione e' rimessa alla Giunta regionale, interviene nella definizione del contenuto dei contratti di formazione specialistica. Tuttavia, tale disciplina appartiene alla materia dell'ordinamento civile, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Costituisce espressione di tale potesta' legislativa l'art. 37 del decreto legislativo n. 368/1999 (recante «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»), che, al comma I, disciplina il contratto di...

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