n. 61 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 maggio 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, Fax 0696514000 - ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, nei confronti della Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge Regione Valle d'Aosta n. 3 del 13 febbraio 2013, pubblicata nel B.U.R. n. 11 del 12 marzo 2013, recante «Disposizioni in materia di politiche abitative», quanto al suo: art. 19, comma 1, lettera b), rubricato «Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica», ove si prevede che: «1. I concorrenti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica devono possedere, alla data di pubblicazione del bando e fino al momento dell'assegnazione dell'alloggio, i seguenti requisiti: [...];

  1. residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente». Le disposizioni riportate in epigrafe vengono impugnate, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 18 aprile 2013, perche' in contrasto con gli artt. 117, primo comma, e 3 della Costituzione. 1. Con la legge in epigrafe indicata, la Regione Valle d'Aosta si propone di dare soluzione adeguata al sentito problema dell'emergenza abitativa, prevedendo interventi di sostegno, finanziati con fondi di natura per lo piu' pubblica, in favore di categorie sociali - indicate nell'art. 2, comma 2, lettera d) stessa legge - ritenute meritevoli di maggior aiuto in ragione della peculiare situazione di disagio in cui versano: anziani, soggetti diversamente abili, immigrati etc. In questo quadro, la Regione, tra le varie categorie di interventi, ha previsto la realizzazione della c.d. «Edilizia residenziale pubblica», dalla stessa legge definita, all'art. 8 comma 1, come «il patrimonio immobiliare realizzato con il concorso finanziario di enti pubblici e costituito da abitazioni destinate a ridurre il disagio abitativo dei nuclei familiari che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato». E' palese come, nell'intenzione del legislatore regionale, l'ERP debba corrispondere ad esigenze abitative primarie, essendo destinata a sopperire a «situazioni di disagio» (art. 8) ovvero addirittura di «emergenza abitativa» (art. 13, comma 5, lettera a), il cui onere e' sostanzialmente posto ad integrale carico della Regione, anche se non coperto unicamente con risorse di provenienza regionale. A fronte di un «servizio sociale», di natura gratuita per il fruitore, e' chiaro che la Regione possa prevedere determinati criteri di accesso per l'assegnazione dei beni facenti parte del patrimonio abitativo regionale in esame. L'art. 19 disciplina i requisiti richiesti a tal fine. 2) Il comma 1, lettera b dell'art. 19 dispone che i concorrenti devono possedere la «residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente». Tale disposizione presenta rilevanti profili di incostituzionalita', in quanto, nel prevedere un requisito temporale di residenza nella Regione Valle d'Aosta cosi' prolungato - almeno otto anni - si pone in contrasto con il disposto dell'art. 21, paragrafo 1 TFUE, in materia di liberta' di circolazione e di soggiorno, oltre ad eccedere il limite della ragionevolezza che presiede...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT