n. 50 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 marzo 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12. Contro Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 13 e 14 della legge regionale n. 3 del 10 gennaio 2013 pubblicata nel BUR n. 7 del 16 gennaio 2013 recante norme sul «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015». La legge regionale n. 3 del 10 gennaio 2013 (pubblicata nel BUR della Regione Abruzzo n. 7 del 16 gennaio 2013) disciplina il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 -Bilancio pluriennale 2013-2015. Piu' precisamente l'art. 13 rubricato «Residui passivi spese in conto capitale» dispone, al comma 1,: «E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 323500 (U.P.B. 15 febbraio 2003) denominato «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti, agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori», ai sensi dell'art. 34, comma 7, letta a) della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, con lo stanziamento per competenza di euro 6.000.000,00. L'art 14 rubricato «Residui passivi spese correnti» dispone al comma 1 «E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 321920 (U.P.B. 15 gennaio 2002) denominato «Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, perenti agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori», ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, con lo stanziamento per competenza di euro 3.000.000,00.». Le disposizioni sopra richiamate, appaiono costituzionalmente illegittime, sotto i profili che verranno ora evidenziati, e pertanto il Governo - giusta delibera del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2013 (che per estratto autentico si produce sub 1) ai sensi dell'art. 127 cost. la impugna con il presente ricorso per i seguenti;

Motivi 1. Violazione degli artt. 81 quarto comma, testo ante 2014, e 117, terzo comma, della Costituzione. Come si e' detto, con la legge regionale n. 3 del 10 gennaio 2013 la Regione Abruzzo ha disciplinato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015. Agli artt. 13 e 14 la Regione ha disposto l'utilizzo di quota parte del saldo finanziario presunto alla chiusura...

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