n. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato;

Nei confronti della Regione Basilicata in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 33, recante: «Approvazione localizzazione, in Agro di Calciano, di un impianto di distribuzione carburanti e relativi servizi accessori in variante al piano territoriale paesistico di area vasta nel bosco di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane» (B.U.R. Basilicata n. 48 del 21 dicembre 2012). La legge della Regione Basilicata n. 33 del 21 dicembre 2012, recante «Approvazione localizzazione, in Agro di Calciano, di un impianto di distribuzione carburanti e relativi servizi accessori in variante al piano territoriale paesistico di area vasta nel bosco di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane», stabilisce, all'art.1, che: «In attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale 4 agosto 1987, n. 20, e' approvata la localizzazione, in Agro di Calciano, di un impianto di distribuzione carburanti e relativi servizi accessori (Allegato A) in Variante al Piano Territoriale Paesistico di area vasta del bosco di Gallipoli- Cognato e Piccole Dolomiti Lucane, di cui al D.G.R. n. 512 del 18 marzo 2010.». Si premette che la disposizione regionale qui censurata postula erroneamente la perdurante vigenza dell'art. 19 della legge regionale n. 20 del 1987, il quale, invece, e' da ritenersi abrogato implicitamente dal codice dei beni culturali del 2004, e cio' in forza della legge cosiddetta «Scelba» n. 62 del 1953, stante la palese incompatibilita', riferita all'introduzione di varianti al piano territoriale paesistico, della norma regionale del 1987 rispetto alla successiva legislazione statale. Ed invero, il codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 ha introdotto, quale unico strumento idoneo a tali fini, la pianificazione paesaggistica congiunta tra Stato e Regione ai sensi degli articoli 135 e 143. Infatti, spettando la materia della tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, al legislatore nazionale, la sopravvenuta regolamentazione della materia con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comporta, a norma dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'abrogazione delle precedenti disposizioni regionali incompatibili, con la...

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