n. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2013 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 e Pec ags_m2@ mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, Contro Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Venezia;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 17, 18, 19, 22 e 26 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, intitolata «Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto», pubblicata nel B.U. Veneto 31 dicembre 2012, n. 110, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione e cio' a servito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 febbraio 2013. Fatto e Diritto La legge della Regione Veneto del 28 dicembre 2012, n. 50, intitolata «Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto» contiene disposizioni per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto. Tale legge, in materia di commercio al dettaglio su area privata, presenta profili di illegittimita' costituzionale relativamente agli artt. 17, 18, 19, 22 e 26 per i seguenti Motivi Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della costituzione: legislazione esclusiva dello stato - tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 1) L'art. 17 della legge Regione Veneto del 28 dicembre 2012, n. 50 in esame, che disciplina gli esercizi di vicinato, dispone che «L'apertura, l'ampliamento o la riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonche' il subingresso degli esercizi di vicinato non ubicati all'interno di grandi strutture di vendita e medie strutture di cui all'articolo 18, comma 2, sono soggette a SCIA da presentarsi al SUAP.». 2) L'art. 18 della suddetta legge, che disciplina le medie strutture di vendita, dispone che «1. L'apertura, l'ampliamento o la riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonche' il subingresso delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati sono soggette a SCIA, da presentarsi al SUAP»;

  1. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e la trasformazione di tipologia delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati sono soggette ad...

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