n. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 febbraio 2013 -

Ricorso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, p.zza Deffeyes, n. 1, C.F. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 43 del 18 gennaio 2013, dal Prof. Avv. Francesco Saverio Marini (C.F.: MRNFNC73D2811501U;

PEC: francesco.saverio.marini@ordineavvocatiroma.org;

fax: 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio;

ricorrente;

Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12, resistenti;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, pubblicata nel supplemento ordinario n. 206 alla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2012, n. 286, limitatamente all'art. 1-bis, comma 4. F a t t o 1. Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il legislatore ha inteso rafforzare gli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di governo in cui si articola la Repubblica, implementando le forme di partecipazione della Corte dei Conti al controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria delle Regioni e degli Enti Locali. 2. Per quel che qui interessa, l'art. 1-bis, comma 4, oggetto del presente giudizio, ha modificato testualmente l'art. 5, del decreto legislativo n. 149/2011, recante «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42», estendendo anche alle Regioni a Statuto speciale la disciplina di assoggettamento ai meccanismi di verifica amministrativo-contabile ivi previsti. 3. Nella sua attuale formulazione, dunque, il citato art. 5 attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - il potere di attivare, non solo nei confronti delle Regioni ordinarie ma anche con riguardo alle Autonomie speciali, verifiche sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile di tali Enti secondo modalita' definite di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la conferenza unificata. 4. In argomento preme evidenziare come la Regione Valle d'Aosta abbia gia' impugnato dinanzi a codesta Ecc.ma Corte, con il ricorso n. 157 del 2011, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto, il decreto legislativo n. 149 del 2011 e, in particolare, l'art. 13 di tale atto normativo, nella parte in cui impone l'adattamento e l'automatica applicazione, al verificarsi di determinate condizioni, delle disposizioni ivi contenute anche alle Regioni speciali e alle Province autonome. Cio', in ragione del...

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