n. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 febbraio 2013 -

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) fax: 0696514000 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 domicilia;

Contro la Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente p.t., per la impugnativa della legge della Provincia di Bolzano 5 dicembre 2012, n. 21. Con la legge indicata in epigrafe, la provincia di Bolzano ha dettato disposizioni concernenti le attivita' di accompagnatore e guida alpina. In proposito, l'art. 8, comma 1, n. 20 dello Statuto speciale di Autonomia per la Regione Trentino Alto Adige attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano la potesta' legislativa in materia di guide, portatori alpini, maestri e scuole di sci. Tale competenza, ai sensi dell'art. 4 del medesimo Statuto, deve comunque esplicarsi «nel rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonche' degli obblighi internazionali». Cio' premesso, alcune disposizioni delle legge provinciale presentano profili di impatto anticoncorrenziale, risultando sproporzionate rispetto all'obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei fruitori dei servizi offerti. Esse eccedono quindi dalle competenze statutarie per violazione della competenza esclusiva in materia riconosciuta allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione, oltre a porre ingiustificati ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi, in contrasto con i principi comunitari espressi in materia dal Titolo IV, parte terza del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) e quindi violando l'art. 117, primo comma della Costituzione. In particolare: 1) L'art. 3 stabilisce le condizioni necessarie per poter esercitare le professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico, nella Provincia di Bolzano, come definite dal precedente art. 2. Al riguardo, il citato art. 3 prevede al comma 1, lett. b), limitatamente all'attivita' di accompagnatore turistico, che essa possa essere esercitata anche da coloro che abbiano conseguito l'abilitazione in un'altra regione o in provincia di Trento. Dal che si evince, a contrario, che la professione di guida turistica puo' essere esercitata solo da coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione nelle forme previste dall'art. 6 della legge in esame, anche se gia' in possesso di un titolo...

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