n. 188 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 dicembre 2012 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) Fax 06/96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato, nei confronti della Regione Umbria, in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale degli artt. 24 e 34 della legge regionale n. 15 del 5 ottobre 2012, recante: "Ulteriori modificazioni ed integrazione della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)" (B.U.R. del 10 ottobre 2012 n. 44). Con la legge n. 15 del 24 ottobre 2012 la Regione Umbria ha introdotto "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)" la cui finalita' - come precisa l'art. 1, comma 1 della medesima legge n. 23/2003 - e' quella di promuovere "politiche abitative tese ad assicurare il diritto all'abitazione e il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario delle famiglie e persone meno abbienti e di particolari categorie sociali". Gli artt. 24 e 34 della legge impugnata presentano diversi profili di illegittimita' costituzionale. Essi sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 20 e 29 della legge n. 23/2003, prevedendo quali requisiti generali dei beneficiari dei contributi e, in particolare, quali requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) pubblica, la residenza o l'attivita' lavorativa nella regione per un periodo di cinque armi. Tale periodo di residenzialita' prolungata previsto dal legislatore regionale e' difforme dagli orientamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e dalla stessa giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte Costituzionale. In particolare l'art. 24 (rubricato "requisiti generali dei beneficiari"') della legge in esame, che sostituisce l'art. 20 della citata legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, dispone che "I beneficiari dei contributi previsti nel Titolo II devono possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di un Paese che aderisce all'Unione Europea o di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea purche' in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;

  1. residenza o attivita' lavorativa nella Regione da almeno cinque anni, anche non consecutivi, ovvero residenza all'estero per i...

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