N. 164 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 ottobre 2012

P.Q.M.

Chiede che la Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, Part. 2 della legge regionale della Regione Veneto n. 31 del 10 agosto 2012, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 67 del 17 agosto 2012 - come da delibera del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2012 - per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s, e 117, primo e terzo comma della Costituzione.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

  1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 9 ottobre 2012;

  2. copia della legge regionale impugnata;

  3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali.

    Roma, 15 ottobre 2012

    L'Avvocato dello Stato: D'Elia

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (c.f.

    80188230587), rappresentato e difeso in virtu' di legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (fax 06/96514000 PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Veneto, in persona del suo Presidente pro-tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionale del Veneto n. 31 del 10 agosto 2012, pubblicata nel B.U.

    Veneto 17 agosto 2012 n. 67 per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera s, e 117, primo e terzo comma, della Costituzione (delibera del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2012).

    Fatto Sul Bollettino della Regione Veneto n. 67 del 17 agosto 2012 e' stata pubblicata la legge regionale n. 31 del 10 agosto 2012, intitolata 'Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani', che disciplina le attivita' di movimento di cani giovani e gli insegnamenti comportamentali da impartire ad essi al fine di favorirne il benessere.

    In particolare, l'art. 2 di detta legge, rubricato 'Disciplina della attivita' di movimento dei giovani cani', stabilisce:

    '1. La Giunta regionale, sentito l'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI), stabilisce il limite di eta' entro cui i cani di ogni razza sono definiti giovani cani ai fini dell'applicazione della presente legge.

  4. Le attivita' di movimento possono riguardare solo giovani cani iscritti alla anagrafe canina ed identificati ai sensi dell'art.

    4 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 'Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo' e non puo' svolgersi contemporaneamente nei confronti di piu' di due soggetti.

  5. Le attivita' di movimento di giovani cani, ivi compresi quelli da destinare all'esercizio di attivita' venatoria, sono consentite, con insegnamenti comportamentali secondo lo stile di razza, dall'alba al tramonto su tutto il territorio regionale, ad esclusione:

    1. delle zone di protezione della fauna previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 'Legge quadro sulle aree protette' e dalla normativa regionale attuativa;

    2. delle zone di protezione della fauna previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio' e dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio' e dalla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 'Piano faunistico-venatorio regionale (20072012)' e successive modificazioni, ivi comprese le aziende...

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