N. 148 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 ottobre 2012

P.Q.M.

Si confida che le disposizioni regionali in epigrafe vengano dichiarate costituzionalmente illegittime.

Unitamente alla copia notificata del presente ricorso sara' depositata nei termini copia conforme della determinazione del 4 ottobre 2012 del Consiglio dei ministri con allegata relazione.

Roma, 10 ottobre 2012

L'Avvocato dello Stato: Bucalo

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore perche' sia dichiarata l'incostituzionalita' delle seguenti norme della L.r. Campania 9 agosto 2012 pubblicata sul BUR n. 52 del 13 agosto 2012, recante: 'Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attivita' venatoria in Campania':

art. 5;

art. 9, comma l lett. a);

art. 9, comma l lett. c);

art. 10, comma 5;

art. 16, comma 5;

art. 20;

art. 24, comma 5;

art. 25, comma 2;

art. 36, comma 2.

La norme regionali in epigrafe sono palesemente illegittime e si chiede che vengano dichiarate incostituzionali per i seguenti Motivi Numerose disposizioni della legge regionale in esame, che detta norme per la protezione della fauna selvatica e la disciplina dell'attivita' venatoria in Campania, presentano profili di illegittimita' costituzionale.

E' opportuno premettere che, secondo principi costantemente affermati in tema di rapporto tra la normativa statale e regionale in materia di caccia, codesta Ecc.ma Corte costituzionale ha riconosciuto l'esistenza di limiti alla competenza regionale, ritenendo che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale, debba essere considerata un valore costituzionalmente protetto in relazione al quale si rinviene l'esigenza insopprimibile di garantire su tutto il territorio nazionale soglie di protezione della fauna che si qualificano come 'minime', nel senso che costituiscono un vincolo rigido sia per lo Stato sia per le Regioni - ordinarie e speciali a non diminuire l'intensita' della tutela.

Sulla scorta di tali argomentazioni sono dunque censurabili le seguenti norme regionali che, si pongono in contrasto con le disposizioni statali di riferimento contenute nella legge quadro n.

157/1992 - che, costituisce la disciplina statale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed e' dettata al fine di...

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