N. 132 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 ottobre 2012

P. Q. M.

Si confida che la disposizione regionale in epigrafe venga dichiarata costituzionalmente illegittima.

Unitamente alla copia notificata del presente ricorso sara' depositata nei termini copia conforme della determinazione del 20 settembre 2012 del Consiglio dei ministri con allegata relazione.

Roma, 25 settembre 2012

L'Avvocato dello Stato: Bucalo

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, contro la regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, perche' sia dichiarata l'incostituzionalita' dell'art. 1, comma 1, lettera b), legge della regione Lombardia n. 15 del 31 luglio 2012 pubblicata nel BUR n. 31 del 3 agosto 2012, recante: 'Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria )concernenti il periodo di allettamento e addestramento cani'.

La norma regionale in epigrafe e' palesemente illegittima e si chiede che venga dichiarata incostituzionale per i seguenti Motivi La disposizione regionale in esame sostituisce il comma 12 dell'art. 40, legge regionale n. 26/1993 stabilendo che: '12.

L'attivita' di allenamento e di addestramento dei cani e' disciplinata dalle province, e' consentita sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia e puo' essere esercitata, non prima del 10 agosto, per cinque giornate settimanali con eccezione del martedi' e del venerdi'.

L'allenamento non e' consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'art. 37, comma 8, anche se prive di tabellazione.'.

Con tale disposizione la regione Lombardia ha previsto che l'attivita' cinofila di addestramento ed allenamento dei cani da caccia, sull'intero territorio regionale ove non e' vietata la caccia, possa iniziare fin dal primo di agosto.

L'attivita' di addestramento cani, e' assimilabile in tutto e per tutto alla materia della caccia.

Afferma infatti codesto Giudice delle leggi: 'nessun dubbio puo' sussistere ne in ordine al fatto che 'addestramento dei cani', in quanto attivita' strumentale all'esercizio venatorio, debba ricondursi alla materia della 'caccia' ...' (Corte costituzionale sentenza n. 350 del 1991).

In quanto attivita' venatoria quindi, l'addestramento dei cani puo' essere consentito...

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