N. 121 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 settembre 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Basilicata 13 luglio 2012, n. 12, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 21 del 16 luglio 2012, recante 'Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero' in relazione ai suoi articoli 2, comma 1, 3, comma 1 e 4, commi 2 e 4.

La legge della Regione Basilicata n. 12 del 2012 persegue l'obiettivo, enunciato nel proprio art. 1, della valorizzazione delle produzioni agricole regionali, favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificita' di tali prodotti.

A tale fine, la legge regionale si propone di:

incentivare l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti;

favorire l'incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali da parte degli imprenditori agricoli;

sostenere l'acquisto di prodotti agricoli di origine regionale da parte delle imprese esercenti attivita' di ristorazione o ospitalita' nell'ambito del territorio regionale;

garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attivita' di controllo anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;

favorire l'incremento della vendita di prodotti agricoli di origine regionale da parte della distribuzione.

L'art. 2 della legge regionale, rubricato 'Utilizzo dei prodotti agricoli di origine regionale nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici', al comma 1, dispone quanto segue: 'Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo di prodotti agricoli di origine regionale'.

L'art. 3 della legge regionale impugnata, intitolato 'Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli', stabilisce, al comma 1, quanto segue: 'I comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli lucani, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche. I comuni, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 30 settembre 2008, n. 23 'Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 luglio 1999, n.

19 concernente la disciplina del commercio al dettaglio su aree...

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