N. 122 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 settembre 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 2, comma 1 della legge regionale n.

25 del 6 luglio 2012 recante 'Modifiche alla L.R. 9 dicembre 1993, n.

50' (Norme per la protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio) pubblicata nel B.U.R. n. 55 del 13 luglio 2012, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 2012.

La L.R. Veneto n. 25 del 6 luglio 2012 modifica precedenti norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio.

L'art. 1, comma 3, qui censurato, nell'aggiungere dopo il comma 3, dell'art. 20-bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 il comma 3-bis, dispone l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione degli appostamenti destinati alla caccia ai colombacci.

L'art. 2, comma 1 modificativo dell'art. 9, comma 2, lett. h) della legge regionale 9 dicembre 1993 opera una estensione generalizzata di tale esclusione ad ogni tipologia di appostamento per l'esercizio dell'attivita' venatoria.

In particolare, l'art. 1, comma 3 cosi' dispone:

'Dopo il comma 3 dell'articolo 20-bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni e' aggiunto il seguente:

''3-bis. Gli appostamenti per la caccia al colombaccio di cui al presente articolo sono soggetti alla comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia' e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano correttamente mimetizzati e siano realizzati, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi e siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento'''.

L'art. 2, comma 1 cosi' dispone:

'Alla lettera h), del comma 2, dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole: ''e l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT