N. 117 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 agosto 2012

P. Q. M.

Si confida che la disposizione regionale in epigrafe venga dichiarata costituzionalmente illegittima.

Si depositano:

  1. deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2012;

  2. l.r. 18 del 2012;

  3. BUR 149 del 2010 (l.r. 12/10);

  4. stralcio del Piano di rientro 2010-2012

    Roma, 23 agosto 2012

    L'Avvocato dello Stato: Grumetto

    Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cf 80188230587), in persona del Presidente P. T., rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato (cf 80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

    Contro la regione Puglia, in persona del Presidente P. T. (cf 80017210727) perche' sia dichiarata l'incostituzionalita' dell'art.

    5, comma 3. Legge della regione Puglia n. 18 del 3 luglio 2012 pubblicata sul BUR n. 99 del 6 luglio 2012 recante: 'Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012'.

    In fatto 1. - Si premette che la regione Puglia, a causa del mancato rispetto del Patto di stabilita' interno per gli anni 2006 e 2008, e' stata dichiarata inadempiente dal Tavolo Politico istituito a seguito dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e conseguentemente alla Regione non e' stato consentito l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale a carico dello Stato per quegli stessi anni.

  5. - Alla Regione e' stata tuttavia data la possibilita' di recuperare le suddette somme (pari a circa 500 milioni di euro) con l'invio di una proposta di Piano di rientro, da sottoscriversi con accordo ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 311/2004, secondo quanto disposto dalla legge finanziaria 2008 (legge 244/2007, art. 2, comma 49).

    Tale legge infatti prevede la possibilita' per le regioni che non hanno rispettato il Patto di stabilita' interno in uno degli anni precedenti il 2007 di recuperare la quota premiale con la Sottoscrizione di un Accordo su un Piano di rientro dai disavanzi sanitari.

  6. - La regione Puglia ha pertanto stipulato il 29 novembre 2010, nei termini previsti dall'art. 2, comma 2, del d.l. n. 125 del 2010, convertito nella l. n. 163 del 2010, l'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario ('Piano di rientro e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2012') che individua gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

    Detto accordo (con l'allegato Piano di rientro dal disavanzo sanitario) e' stato successivamente approvato dalla regione Puglia con la l. r. n. 2 del 2011.

  7. - Il Piano di rientro della regione Puglia, di cui all'Accordo del 29 novembre 2010, prevede in particolare il blocco totale del turn-over del personale degli enti del Servizio sanitario regionale nel triennio 2010-2012 (si veda paragrafo B3 del capitolo 1.5 del Piano).

    4.1. - La regione Puglia ha dato attuazione al suddetto impegno approvando la legge regionale 24 settembre 2010, n. 12 (recante 'Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti'), che all'art. 2, rubricato 'blocco turn-over', dispone quanto segue: 'Per gli anni 2010, 2011 e 2012 e' fatto divieto ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge'.

  8. - Va altresi' premesso che la regione Puglia, con l'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 11/2012, ha previsto che gli enti del SSR, nelle...

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