N. 97 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 giugno 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f.

80224030587, per li ricevimento degli atti, FAX 06/98514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici e' domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 nei confronti della Regione Marche in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 7 del 10 aprile 2012, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 37 del 19 aprile 2012, recante 'Ulteriori modifiche alla Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria' giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 30 maggio 2012.

Con la legge regionale n. 7 del 10 aprile 2012, che consta di ventuno articoli, la Regione Marche ha dettato 'Ulteriori modifiche alla Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria'.

Trattandosi di normativa intervenuta in materia di attivita' venatoria, assume preminente rilievo la protezione della fauna, che e' materia che rientra nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e che come tale, ai sensi dell'art.117, comma 2, lett. s), e' devoluta alla legislazione esclusiva dello Stato.

Cio' comporta che tali valori, di rilievo primario, devono necessariamente ricevere tutela in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, a cio' rispondendo la previsione delle cd.

soglie minime di protezione, costituenti vincoli rigidi sia per lo Stato che per le Regioni, ordinarie e speciali.

In relazione alla L.R. oggi in esame, e' avviso del Governo che la Regione Marche, sotto diversi profili, abbia travalicato i limiti fissati dalla Costituzione alla potesta' normativa regionale, ponendosi in contrasto con i vincoli posti dalla legislazione statale, cui in via esclusiva e' affidata la tutela in materia di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, come si chiarira' attraverso l'illustrazione dei seguenti Motivi

Violazione dell'art.117, comma 2. lett.s) della Costituzione in relazione al combinato disposto degli artt. 9, comma l. L.R. n.

7/2012 e dell'art. 12, comma 5, L. n. 157/1992.

E' stato previsto al comma 1° dell'art. 9 L.R. Marche n. 7/2012 che ha sostituito il comma 5-bis dell'articolo 27 LR n. 7/1995 - che 'I cacciatori che hanno scelto la forma di caccia di appostamento fisso, ai sensi del comma 3, lettera b), possono esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell'intera stagione venatoria.' Tale previsione collide con quanto e' contenuto nell'art. 12, comma 5, della Legge n. 157/1992 a mente del quale:

'Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso puo' essere...

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