N. 90 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 giugno 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma. Via dei Portoghesi, 12;

Nei confronti della Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della L.R. 6 aprile 2012, n. 13, 'Legge regionale finanziaria per l'esercizio 2012, pubblicata nel B.U.R.

Veneto 10 aprile 2012. n. 28 quanto alle disposizioni di cui all'art.

40, comma 1, che inserisce il comma 1 bis nell'articolo 14 'Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica - VAS' della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s della Costituzione.

La predetta legge della Regione Veneto viene impugnata con riferimento alle richiamate disposizioni, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 25 maggio, depositata in estratto unitamente all'allegata relazione, per il seguente Motivo Illegittimita' dell'art. 40, comma 1, della 1.r. n. 13/2012, nella parte in cui inserisce il comma 1 bis nell'articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.

L'art. 40, recante 'Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 'Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilita' e infrastrutture' e disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica per gli strumenti urbanistici attuativi', nella parte che si censura, cosi' dispone:

'l. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 'Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica - VAS' della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 e' inserito il seguente comma:

'1-bis. Nelle more dell'adozione della normativa di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 16. ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 'Legge urbanistica', come modificato dall'articolo 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 'Semestre Europeo Prime disposizioni urgenti per l'economia' convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 201l, n. 106:

  1. i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, volo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

  2. sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali gia' sottoposti a GAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di cui agli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui costituiscono...

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