N. 72 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 maggio 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, (c.f. n. 80188230587) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fisc.: 80224030587; indirizzo posta elettronica certificata: ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it; telefax: n.

0696514000), domiciliataria, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 aprile 2012;

Contro la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Veneto n. 9 del 24 febbraio 2012, recante 'Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 'Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche' e successive modificazioni', pubblicata nel B.U.R. Veneto del 28 febbraio 2012, n. 17: e segnatamente dell'art. 1 comma 1, nella parte in cui introduce nel testo dell'art. 66 della legge regionale veneta n. 22/1973 il comma 6-ter e dell'intero comma 2, in quanto in contrasto con l'art. 117, comma 3 della Costituzione.

La predetta legge della Regione Veneto viene impugnata in conformita' alla delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 aprile 2012: delibera che verra' depositata in estratto unitamente al presente ricorso.

L'impugnativa e' affidata ai seguenti Motivi 1) Violazione dell'art. 117, comma 3, costituzione: contrasto con i principi fondamentali in materia di 'governo del territorio' e di 'protezione civile'.

La legge della Regione Veneto n. 9 del 24 febbraio 2012, qui impugnata, nell'unico articolo da essa recato, dispone quanto segue:

'Art. 1 (Modifica dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27) 'Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche' e successive modificazioni e disposizioni transitorie 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, sono inseriti i seguenti commi:

'6-bis. Agli interventi nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati ai sensi della legge regionale l2 aprile 1999, n. 17, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente dalla Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia', fermo restando le funzioni esercitate dai comuni ai sensi dell'articolo 87 della legge regionale 13...

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