N. 59 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 marzo 2012

Per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore;

Per la declaratoria di incostituzionalita' degli artt. 11, commi 113, 118, 261, 264 e 282, 13, commi 30, 32, 52 , 15, commi 4 e 10, 16, comma 1, 18 commi 3, 7, 8, 11 e 24 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 29 dicembre 2011 pubblicata nel B.U.R. n. 1 del 5 gennaio 2012, avente ad oggetto le 'Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione', in relazione agli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonche' in relazione all'artt. 3, 81, quarto comma, 97, 117, terzo comma, 119 comma secondo Cost.

Con la legge in esame la Regione Friuli-Venezia Giulia approva le disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. La legge finanziaria per il 2012 rappresenta un importante strumento di raccordo con la legge di bilancio per la regolazione delle grandezze di finanza pubblica; predispone, inoltre, il quadro di riferimento finanziario necessario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale al fine di attuare la politica volta al raggiungimento degli obiettivi definiti nella relazione politico-programmatica regionale (RPPR).

Tuttavia, la legge regionale e' censurabile in quanto eccede dalle competenze statutarie di cui agli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dalla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica, prevista per le Regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed estesa, ex art. 10 della legge costituzionale n. 3/2011, alla Regione Friuli-Venezia Giulia quale forma di autonomia piu' ampia, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare.

Come piu' volte ribadito da codesta Corte costituzionale, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni ad autonomia ordinaria in base all'art. 119 della Costituzione, si impone anche alle Regioni a statuto speciale nell'esercizio della propria autonomia finanziaria.

In particolare la legge in oggetto presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale.

  1. L'art. 11 della legge in esame recante 'Interventi in materia di attivita' culturali e sportive', dispone ai commi 113, 118, 261, 264 e 282 la fruizione di contributi (per la promozione del cinema di qualita', per la valorizzazione e conservazione del patrimonio cinematografico di interesse regionale, per le attivita' culturali dei Comuni di Coseano e di Sedegliano nonche' per il Teatro stabile di Udine), anche in relazione alle spese sostenute dai beneficiari nell'anno 2011.

    Le suddette disposizioni normative nella parte in cui consentono la fruizione di contributi per le spese sostenute prima dell'entrata in vigore della legge regionale senza predeterminazione dei criteri sottesi all'assegnazione dei contributi, violano gli artt. 97, primo comma, della Costituzione, con riferimento al rispetto dei principi generali del buon andamento della pubblica amministrazione, e 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare.

  2. L'art. 13, comma 30, della legge in esame prevede che 'L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad assegnare d'ufficio entro il 30 giugno 2012 alla Comunita' collinare del Friuli, in via straordinaria, un fondo di 250.000 euro per il sostegno delle attivita' svolte dal consorzio per i comuni aderenti. L'assegnazione e' forfetaria e non soggetta a rendicontazione'.

    La suddetta disposizione nella parte in cui consente la fruizione di contributi in relazione a spese non soggette, in via generale, ad obbligo di rendicontazione, viola l'art. 97, primo comma, della Costituzione, con riferimento al rispetto dei principi generali di buon andamento e trasparenza cui...

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