N. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2012

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri, (C.F.

97163520584) in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, (C.F. 80224030587), fax 06/96514000 e PEC ags m2@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui Uffici domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

Contro Regione Calabria, in persona del Presidente p.t.;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della regione Calabria n. 50 del 28 gennaio 2012, pubblicata sul B.U.R. Calabria n. 23 del 30 dicembre 2011, recante 'Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35', segnatamente gli artt. 1 e 2, in relazione agli artt. 120, co. 2

Cost., 117, co. 3 Cost., e con riferimento al Piano di rientro del 17 dicembre 2009, al mandato commissariale del 30 luglio 2010, all'art.

2, co. 80 e 85 l. 191/2009; l'art. 3, in relazione agli artt. 117, commi 2, lett. l) e 3, Cost., 3 e 97 Cost., 81 Cost. e con riferimento all'accordo sul piano di rientro del 17 dicembre 2009, all'art. 2, co. 80 e 85 l. 191/2009, al D.lgs. 165/2001, art. 36, co.

2, all'art. 1, co. 174 l. 311/2004, agli artt. 6, co. l e 6 e 8,

D.lgs. 165/2001; l'art. 4, in relazione agli artt. 120, co. 2 Cost., 117, co. 3 Cost., e con riferimento al Piano di rientro del 17 dicembre 2009, al mandato commissariale del 30 luglio 2010, all'art.

2, co. 80 e 85 l. 191/2009.

F a t t o Con la legge n. 50 del 2011 la regione Calabria ha apportato integrazioni alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35.

In punto di fatto e' opportuno premettere che la Regione Calabria, per la quale e' stata verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario tale da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato, il 17 dicembre 2009, un accordo con i Ministri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, che individua gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli assistenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1 comma 180, della legge 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

Con la delibera della Giunta regionale n. 845 del 2009 sono state, poi approvate le 'Proposte tecniche per l'integrazione/modifica del piano di razionalizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale della Regione Calabria' che costituiscono parte integrante dell'Accordo sul Piano di rientro del 17 dicembre 2009.

La Regione Calabria, peraltro, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311/04, nonche' dell'intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005, e dai successivi interventi legislativi in materia, e' stata commissariata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, in attuazione dell'art. 120 della Costituzione, nei modi e nei termini di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003. Nella seduta del 30 luglio 2010, infatti, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina del Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Calabria, individuando lo stesso nella persona del Presidente della Regione pro-tempore.

Con L.R. Calabria n. 35 del 28 settembre 2011, in B.U. della Regione Calabria del 1° ottobre 2011, e' stato disposto il riconoscimento della Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori 'Tommaso Campanella' quale ente pubblico economico 'dotato di personalita' giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile' (art. 1, co. 1). Tale legge disciplina le finalita' dell'ente, il suo funzionamento, le modalita' di vigilanza delle attivita' svolte, lo scioglimento.

Con ricorso notificato in data 25 novembre 2011 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto impugnazione avverso la L.R. n.

35/2011, modificata dalla L.R. n. 50/2011 della cui legittimita' costituzionale in questa sede si discute.

La relativa impugnazione e' pendente davanti alla Corte Costituzionale.

La L.R. n. 50/2011, alla luce dell'intervento commissariale della Regione Calabria, e' costituzionalmente illegittima per i seguenti motivi in D i r i t t o

1) Illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della L.R.

Calabria n. 50 del 2011, in relazione all'art. 120, comma 2 Cost. e con riferimento all'accordo sul Piano di...

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