N. 39 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 marzo 2012

P.Q.M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale ritenere e dichiarare costituzionalmente illegittimi i sottoelencati articoli del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 come convertito, con modificazioni, con L.23 dicembre 2011, n. 214 pubblicata nella G.U.R.I. 27 dicembre 2011 , n.

300 S.O. n. 276:

Articoli 13, 14, 28 e 48 per violazione dell'art. 43 dello Statuto nonche' del principio di leale collaborazione in quanto immediatamente applicati alla Regione siciliana senza il previo esperimento delle modalita' attuative di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni,

Art. 13 per violazione degli ant.36 e 37 dello Statuto d'autonomia nonche' dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria e del principio di leale collaborazione oltre che dell'art.119, comma 4 della Costituzione, anche con riferimento all'art.10 della legge cost. 3/2001, e dell'art. 81 della Costituzione, nonche' dell'art.I4, letto) e 43 dello Statuto in quanto sottraendo somme ai comuni si onera la Regione di nuove e diverse competenze senza il previa esperimento delle procedure di cui all'art.43 dello Statuto.

Art.14, comma 13-bis per violazione degli artt. 119, comma 4, anche con riferimento all'art.10 della legge cost. n. 3/2001 e 81

Costituzione nonche' degli artt.14, letto) e 43 dello Statuto.

Art. 28, commi 2 e 3 per violazione del principio di leale collaborazione oltre che degli artt. 36 e 37 dello Statuto e dell'art. 2 delle relative nonne di attuazione in materia finanziaria nonche' lett. b) dello Statuto che assegna alla Regione competenza concorrente in materia sanitaria.

Art. 28, comma 6 per violazione degli arti. 36 e 17, lett. b) dello Statuto e dell'art. 2 delle relative norme di attuazione in materia finanziaria Art. 28, commi 7, 8, 9 e 10 per violazione del principio di leale collaborazione.

Art. 31 per violazione dell'an.14, lett.d) ed e) dello Statuto. Salvo ogni altro diritto Si allega deliberazione della Giunta Regionale di autorizzazione a ricorrere.

Roma, addi' 24 febbraio 2012

Avv.ti: Fiandaca - Valli

Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370 presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 come convertito, con modificazioni, con legge 23 dicembre 2011, n. 214 pubblicata nella G.U.R.I. 27 dicembre 2011, n. 300 S.O. n.276, con riferimento a:

Articoli 13, 14, 28 e 48 per violazione dell'art 43 dello Statuto nonche' del principio di leale collaborazione in quanto immediatamente applicati alla Regione siciliana senza il previo esperimento delle modalita' attuative di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni;

Art. 13, per violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto nonche' dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria e del principio di leale collaborazione oltre che dell'art. 119, comma 4 della Costituzione, anche con riferimento all'art. 10, della L.cost. 3/2001, e dell'art. 81 della Costituzione, nonche' dell'art.

14, lett. o) e 43 dello Statuto in quanto sottraendo somme ai comuni si onera la Regione di nuove e diverse competenze senza il previo esperimento delle procedure di cui all'art. 43 dello Statuto.

Art. 14, comma 13-bis per violazione degli articoli 119, comma 4, anche con riferimento all'art. 10 della L.cost. n. 3/2001 e 81 Costituzione nonche' degli articoli 14, lett. o) e 43 dello Statuto.

Art. 28, commi 2 e 3 per violazione del principio di leale collaborazione oltre che degli articoli 36 e 37 dello Statuto e dell'art. 2 delle relative norme di attuazione in materia finanziaria nonche' dell'art. 17, lett. b) dello Statuto che assegna alla Regione competenza concorrente in materia sanitaria.

Art. 28, comma 6 per violazione degli artt. 36 e 17, lett. b) dello Statuto e dell'art. 2 delle relative norme di attuazione in materia Finanziaria;

Art. 28, commi 7, 8, 9 e 10 per violazione del principio di leale collaborazione.

Art. 31 per violazione dell'art. 14, lett. d) ed e) dello Statuto.

Fatto Il presente ricorso ha ad oggetto il ed.Decreto Salva Italia.

Talune disposizioni della legge in questione sono lesive delle prerogative di questa Regione in quanto immediatamente applicabili alla stessa, per espressa previsione dell'art. 48, comma 1-bis della legge in esame.

In particolare le violazioni in parola sono ascrivibili sia al mancato, previo esperimento delle modalita' attuative di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, espressamente previste dal d.lgs. 14 marzo 2011 n.23, recante 'Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 marzo 2011, n. 67, impugnato da questa Regione, discusso all'udienza del 21 febbraio 2012 nonche' agli ulteriori profili di illegittimita' i cui parametri sono stati individuati in epigrafe.

Diritto Artt. 13, 14, 28 e 48

Violazione dell'art. 43 dello statuto d'autonomia nonche' del principio di leale collaborazione Gli artt. 13, 14, 28 e 48 del testo normativo in esame sono immediatamente applicabili alla Regione siciliana senza il previo esperimento delle modalita' attuative di cui all' articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni per espressa previsione dell'art.48, comma 1-bis della legge in esame e cio' in palese violazione dell'art. 43 dello Statuto e del principio di leale collaborazione che dovrebbe informare tutti i rapporti fra Stato e Regioni.

Ed invero, l'organo statutario - composto da quattro membri - e' titolare di una speciale funzione di partecipazione al procedimento legislativo, in quanto, secondo la formulazione del citato art. 43, esso 'determinera' le norme' relative sia al passaggio alla Regione degli uffici e del personale dello Stato sia all'attuazione dello statuto stesso. Detta Commissione rappresenta, dunque, un essenziale raccordo tra la Regione e il legislatore statale, funzionale al raggiungimento di tali specifici obiettivi che nella fattispecie in esame sussistono e che sono stati vulnerati dal Governo statale con grave pregiudizio delle prerogative statutarie.

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