N. 27 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 febbraio 2012

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri (C.F.

97163520584), in persona del Presidente p.t., ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi nr. 12 fax 06-96514000 pec ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it;

Nei confronti della Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale per la dichiarazione dl illegittimita' costituzionale della legge della Regione Calabria nr. 44 del 20.12.2011, pubblicata nel B.U.R. nr. 33 del 22 dicembre 2011, recante 'Norme per il sostegno di persone non autosufficienti - Fondo per la non autosufficienza' - nell'art. 2, comma 3, in relazione all'art. 117, comma quarto ed all'art. 3 della Costituzione;

- nell'art. 11 comma 8 lett c), in relazione all'art. 81 comma quarto della Costituzione.

La legge regionale in esame, che prevede interventi per il sostegno delle persone non autosufficienti e istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza, presenta i seguenti profili d'illegittimita' costituzionale:

1) l'art. 2, comma 3, individua quali beneficiari degli interventi volti alla tutela delle persone non autosufficienti 'i cittadini europei o extracomunitari con regolare carta di soggiorno residenti nella Regione Calabria'. Tale disposizione, nella parte in cui circoscrive l'accesso alle provvidenze destinate ai cittadini extracomunitari ai soli titolari della carta di soggiorno introduce inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare tra i soggetti extracomunitari che possono beneficiare di tali provvidenze coloro che non siano titolari della carta di soggiorno.

Si rileva innanzitutto che la disposizione in esame, indicando la carta di soggiorno quale titolo legittimante, fa riferimento ad un documento che e' stato sostituito - in virtu' dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 3/2007 (recante modifiche, in attuazione della direttiva CE 2003/109/CE/, all'art. 9, comma 1, del d.lgs 286/1998) con il 'permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo', il cui rilascio e' subordinato al possesso per cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validita' sul territorio nazionale.

La disposizione in esame, pertanto, che restringe l'accesso alle provvidenze sociali ai soli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo, eccede dalla competenza legislativa residuale in materia di servizi sociali riconosciuta alle regioni ordinarie dall'art. 117, quarto comma...

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