N. 26 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 febbraio 2012

P.Q.M.

Voglia codesta ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1 della legge della Regione Abruzzo n. 43 del 13.1.2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n.

75 del 16.12.2011, avente ad oggetto 'Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche e altre disposizioni regionali'', in relazione all'ari 117, comma secondo, lett. s) Cost.

Roma, addi' 9 febbraio 2012

L'Avvocato dello Stato: Aiello

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, (C.F.

80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000 presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Abruzzo (C.F. 80003170661) in persona del Presidente pro tempore per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 5, comma 1 della legge della Regione Abruzzo n. 43 del 13.1.2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 75 del 16.12.2011, avente ad oggetto 'Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche e altre disposizioni regionali', in relazione all'art. 117, comma secondo, lett. s) Cost.

La legge regionale, che detta disposizioni in materia di riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche, merita di essere censurata relativamente alla disposizione, contenuta nell'articolo 5, comma 1, che prevede che il prelievo venatorio del cinghiale (sus scrofa), per la stagione venatoria 2011/2012, sia prorogato fino al 5 gennaio 2012.

Detta disposizione presenta aspetti di illegittimita' per i seguenti motivi:

1) la disposizione contenuta nell'articolo 18, comma 1 della legge n. 157/1992 prevede che il cinghiale (sus scrofa) sia cacciabile dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio (con un arco temporale massimo di 90 giorni) e al successivo comma 2, nell'autorizzare le Regioni a modificare i termini indicati al comma 1, ribadisce il necessario rispetto dell'arco temporale massimo.

La Regione Abruzzo avendo dato inizio alla caccia al cinghiale il 18 agosto 2011 avrebbe dovuto quindi stabilire come termine la data del 18 dicembre 2011. La prevista proroga, pertanto, eccede dall'arco...

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